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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22051 - pubb. 11/01/2019.

Fallimento, spossessamento e causa interruttiva del possesso


Cassazione civile, sez. II, 11 Agosto 2005, n. 16853. Est. Oddo.

Fallimento - Privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni - Interruzione del possesso - Configurabilità - Esclusione


Poiché la privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni prevista dall'art. 42 r.d. n. 267/1942, anche se comunemente definita spossessamento, comporta soltanto la presa in consegna dei beni medesimi da parte del curatore, che ne diviene detentore, e non la sottrazione al fallito "ope legis" del loro possesso, il fallimento non costituisce una causa interruttiva del possesso. (massima ufficiale)

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