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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22032 - pubb. 05/07/2019.

Il contratto di mutuo con deposito cauzionale non è idoneo titolo esecutivo in assenza di quietanza attestante lo svincolo delle somme


Tribunale di Avezzano, 27 Giugno 2019. Pres., est. Dell'Orso.

Contratto di mutuo – Consegna al mutuante e contestuale riconsegna al mutuatario della somma mutuata in deposito cauzionale – Erogazione effettiva subordinata alla futura eventuale costituzione dell’ipoteca


Non può essere annoverato nella categoria dei titoli esecutivi di cui all’art. 474 co. 1 n. 2 c.p.c., sicché non può ritenersi di per sé idoneo a sorreggere l'esecuzione forzata con conseguente necessaria declaratoria di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo pur se stipulato per atto pubblico notarile nel quale, sebbene la somma sia stata dichiarata in contratto come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa è stata costituita già con il contratto medesimo presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della medesima parte finanziata, quindi ancora giacente presso la banca e non immediatamente disponibile per il mutuatario. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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