Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22019 - pubb. 03/07/2019

Mutuo stipulato per ‘contestualizzare’ un'ipoteca per debiti pregressi. Tra revocatoria e nullità

Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2019, n. 16081. Est. Dolmetta.


Contratto di Mutuo - Garantito da ipoteca - Riposizionamento delle scadenze di precedente esposizione non garantita - Nullità - Esclusione - Rimedio dell'azione revocatoria - Tentativo di recupero dell'impresa in crisi



Nel valutare le conseguenze dell’operazione mediante la quale l’imprenditore contrae con una banca un mutuo garantito da ipoteca che sortisce l’effetto di riposizionare le scadenze di una precedente esposizione non garantita nei confronti della medesima banca, appare opportuno tenere presente che:

- secondo Cass., Sez. Un. Civ., 25 ottobre 1993, n. 10603, non dà luogo a nullità del contratto l'intento di frodare i creditori (il cui diritto è altrimenti tutelato, come, ad es., con le azioni revocatorie);

- secondo Cass. civ, 26 settembre 2016, n. 19196, la disposizione dell'art. 216, comma 3, legge fall. non dà luogo alla nullità del contratto, ma costituisce il presupposto degli atti lesivi della par condicio creditorum.

Alla luce di tali principi, la fattispecie concreta in esame propone due ordini di peculiarità che potrebbero manifestarsi non privi di significato.

L'alterazione dei rapporti stabiliti dalla legge con gli altri creditori chirografari - che segue alla «contestualizzazione» dell'ipoteca per un debito pregresso - nell'operazione in discorso è realizzata per il tramite del riposizionamento delle scadenze del medesimo, per il mezzo cioè della concessione di un nuovo differimento dell'esigibilità della relativa prestazione. Si pone dunque il quesito se questo profilo dell'operazione risulti in sé stesso assorbito dal meccanismo rimediale dell'azione revocatoria (così come viene in sostanza a ritenere il provvedimento impugnato) o se non debba invece indagarsi, tenuto conto anche delle specifiche pattuizioni poste a servizio del riposizionamento, se nei fatti si tratti di un tentativo di recupero dell'impresa in crisi, che si manifesti plausibile, o per contro si risolva in artificiale mantenimento in vita di un'impresa ormai decotta o comunque sprovvista della possibilità di onorare il debito contratto (cfr. gli artt. 217, n. 4 e 218 legge fall.).

L'apprestamento di una simile operazione, d'altro canto, reca pure con sé - perché intesa a evitare che un'ipoteca introdotta a garanzia di un debito pregresso venga fatta oggetto di revoca - l'indicazione di un ulteriore atteggiamento della Banca, come inteso a spostare in là nel tempo il dies di decorrenza della revocatoria delle ipoteche contestuali. Con la conseguente proposizione di un ulteriore interrogativo circa il nesso tra la detta indicazione e il corpo dell'operazione: se cioè trattasi di un profilo facente sostanzialmente parte della struttura e della funzione della medesima o, per contro, di una semplice sua ricaduta accidentale, quando non propriamente occasionale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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