Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22005 - pubb. 11/01/2019

Fallimento, restituzione delle somme riscosse e intervento necessario dei creditori soddisfatti dal mandatario

Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 1966, n. 879. Est. Arienzo.


Estinzione del mandato - Azione di restituzione proposta dal curatore del fallimento contro il mandatario per le somme riscosse dopo la dichiarazione di fallimento ed erogate in pagamento di alcuni debitori



Non ricorre ipotesi di litisconsorzio necessario quando sia richiesto l'adempimento di un, obbligazione al proprio debitore, anche se dalla condanna possa derivare il diritto di costui di essere rivalso da altri estranei al giudizio, in quanto tale rapporto e del tutto indipendente dal primo. Pertanto, ove dopo la dichiarazione di fallimento del mandante il mandatario abbia riscosso somme di spettanza del mandante e con le stesse abbia pagato alcuni creditori di questo, legittimamente il curatore del fallimento richiede al mandatario del fallito -il cui mandato era cessato per effetto del fallimento- la restituzione delle somme riscosse. In tale giudizio non e richiesto l'intervento necessario dei creditori soddisfatti dal mandatario, nonostante che il mandatario possa agire in rivalsa contro di loro e che gli stessi possano essere assoggettati all'Azione revocatoria da parte del curatore per i pagamenti indebitamente ricevuti. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato