Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22001 - pubb. 11/01/2019

Fallimento e conto corrente di corrispondenza

Cassazione civile, sez. I, 06 Dicembre 1974, n. 4043. Est. Novelli.


Conto corrente di corrispondenza - Estinzione del rapporto - Successivi pagamenti al correntista fallito - Inefficacia - Conoscenza della banca - Irrilevanza



Il conto corrente di corrispondenza e un contratto innominato o atipico, a contenuto misto, e non e configurabile puramente e semplicemente come mandato conferito anche nell'interesse della banca o di terzi. Il relativo rapporto pertanto si estingue con la dichiarazione di fallimento del correntista, onde sono inefficaci i pagamenti a questi effettuati dopo il deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa, indipendentemente dalla conoscenza effettiva che del fallimento abbia la banca. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato