Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21993 - pubb. 11/01/2019

Fallimento e mandato in rem propriam

Cassazione civile, sez. I, 12 Marzo 1984, n. 1689. Est. Sensale.


Conto corrente - Mandato "in rem propriam" conferito ad una banca per la riscossione di crediti del mandante verso terzi con facoltà di compensazione con crediti della banca verso il mandante medesimo per anticipazioni o finanziamenti - Persistenza - Limiti



Il sopravvenuto fallimento del mandante non determina l'automatico scioglimento del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario (cosiddetto mandato in rem propriam), sicché, in caso di mandato conferito ad una banca per la riscossione di crediti del mandante verso terzi al fine di consentire alla mandataria di operare la compensazione tra le somme riscosse per conto del mandante ed i crediti verso il medesimo derivanti da anticipazioni o finanziamenti a lui concessi, la banca conserva la legittimazione a riscuotere pur dopo il fallimento del mandante, ma non può più procedere a detta compensazione (e quanto riscosso successivamente alla dichiarazione di fallimento rimane quindi acquisito alla procedura), non essendo essa applicabile in Sede fallimentare tra crediti anteriori verso il fallito e debiti verso il medesimo sorti nel corso della procedura fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato