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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21976 - pubb. 27/06/2019.

Ordine di prestare assenso alla cancellazione dell’ipoteca


Tribunale di Lecce, 17 Giugno 2019. Est. Maria Gabriella Perrone.

Cancellazione di ipoteca - Ordine al terzo di prestare assenso - Facere infungibile - Domanda proposta in sede cautelare - Ammissibilità

Ipoteca - Cancellazione dell'iscrizione - Legittimazione - Chiunque vi abbia interesse


E’ ammissibile la domanda proposta in sede cautelare volta ad ottenere non già l’ordine di cancellazione dell’ipoteca (non ammissibile in ragione del tenore letterale dell’art. 2882 c.c.), bensì l’ordine al terzo di prestare assenso alla cancellazione trattandosi di un facere infungibile che può formare oggetto di esecuzione coattiva mediante il rimedio di cui all’art. 614-bis c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e - quindi - , in primo luogo, dall'attuale proprietario del bene ipotecato. Infatti, l'art. 2282 cod. civ. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in particolare, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giancarlo Zompì


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