Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21954 - pubb. 11/01/2019

Clausola compromissoria o arbitrato irrituale antecedenti al fallimento

Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 1992, n. 11216. Est. Favara.


Clausola compromissoria o arbitrato irrituale antecedenti al fallimento - Effetti - Disconoscimento da parte del curatore - Ammissibilità - Esclusione



Il curatore che subentra in un contratto stipulato dal fallito, nel quale sia contenuta una clausola compromissoria non può disconoscere tale clausola - o, in caso di posteriorità della dichiarazione di fallimento alla conclusione dell'arbitrato irrituale, non può sottrarsi agli effetti di questo -, ancorché configuri un patto autonomo, attesa la riconducibilità di essa allo schema negoziale del mandato collettivo (art. 1726 cod. civ.) e di quello conferito nell'interesse anche di terzi (art. 1723, secondo comma cod. civ.), rispetto ai quali la revoca del solo mandante o di uno solo di essi - e, quindi, in deroga al disposto dell'art. 78 della legge fallimentare, il fallimento dell'uno o dell'altro - non ha effetto estintivo del rapporto giuridico costituito attraverso il detto negozio. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giancarlo MONTANARI VISCO Presidente
" Francesco FAVARA Rel. Consigliere
" Vincenzo BALDASSARRE "
" Angelo GRIECO "
" Vincenzo CARBONE "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

PAGNAN S.P.A., corrente in Padova, in persona del Presidente in carica, elett. dom. in Roma, Via Oslavia, 14, c-o l'avv. Umberto D. che la rapp.ta e dif. con l'avv. Gaspare R., giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

CENTRO ESSICCAZIONE CEREALI di GIANFRANCO P., elett. dom. in Roma, Via Po n. 24, c-o l'avv. Mario M.; che lo rapp. e dif. con l'avv. Gregorio L., giusta delega in calce al controricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 731 della Corte di Appello di Genova del 30.11.87;
Sono presenti per il ric. l'avv. R..
Il Cons. Dr. Favara svolge la relazione.
la difesa del ric. chiede accoglimento.
il P.M. dott. Martone conclude per il rigetto.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con contratto del 12.7.1978 il Centro Essiccazione Cereali (C.E.C.) di Gianfranco P. acquistava dalla spa Pagnan quintali 21.000 di granturco, da consegnarsi in più partite. Il contratto conteneva (all'art. 17) la clausola compromissoria, per un arbitrato irrituale da svolgersi dinanzi alla Camera arbitrale dell'Associazione del Commercio Cereali e Semi di Genova. Insorta controversia tra le parti, dopo la mancata consegna delle partite successive alla prima, su istanza del Centro Essiccazione Cereali, parte acquirente, si instaurava il procedimento arbitrale. Successivamente, il 19.2.1980, veniva dichiarato il fallimento dell'acquirente C.E.C.
Il 19.6.1981 interveniva la decisione arbitrale che rigettava l'eccezione di invalidità ed inefficacia della clausola compromissoria e, nel merito, condannava la spa Pagnan al pagamento della somma di L. 19.691.000 in favore della C.E.C. A seguito di gravame della spa Pagnan gli arbitri di appello, con decisione del 6.4.1982, confermavano la decisione arbitrale di primo grado. La spa Pagnan, con citazione del 13.1.982, (successive alla decisione arbitrale di I grado) conveniva in giudizio il C.E.C. dinanzi al Tribunale di genova per sentire dichiarare la nullità e la inefficacia della clausola arbitrale contenuta nel contratto nonché di tutti gli atti conseguenti, per effetto del fallimento del compratore; inoltre nel merito per sentire dichiarare che nulla gli era dovuto. intervenuta anche la decisione arbitrale di appello e dopo la chiusura del fallimento (avvenuta il 4.5.1982), la società Pagnan con atto di citazione del 23.6.1982 conveniva nuovamente il C.E.C. davanti al Tribunale di genova, per sentire dichiarare la nullità, oltre che della clausola arbitrale, anche del lodo arbitrale di appello.
Riuniti i due giudizi, il tribunale con sentenza del 25.3.1986 rigettava tutte le domande proposte dalla Pagnan e dichiarava valide le decisioni arbitrali di primo e secondo grado, ritenendo che il fallimento della parte contraente non incideva sulla validità ed efficacia della clausola per arbitrato irrituale contenuta nel contratto.
Avverso questa sentenza il Pagnan proponeva appello, insistendo nella eccezione di nullità e inefficacia della clausola arbitrale contenuta nel contratto, per effetto del fallimento intervenuto, anteriormente alla procedura arbitrale, della parte acquirente. La Corte di Appello di Genova confermava la decisione del tribunale, osservando che la tesi dell'inopponibilità della clausola compromissoria al fallimento avrebbe potuto considerarsi esatta solo per le azioni che nascono dalla procedura concorsuale, promosse dal fallimento o contro di esso rispetto alle quali il fallimento è terzo; non anche per quelle che già si trovano nel patrimonio del fallito e che il fallimento fa valere in sua vece o nelle quali il curatore subentra al posto del fallito. Riteneva in particolare che i contratti con clausola compromissoria e gli accordi compromissori conclusi tra l'imprenditori poi fallito e terzi rientrano, se ancora inseguiti, fra i rapporti giuridici preesistenti al fallimento nei quali l'amministrazione fallimentare ha facoltà di subentrare; con la conseguenza che, a seconda se l'organo fallimentare abbia scelto di subentrare ovvero di sciogliersi dal contratto, ne deriva la conservazione o la cessazione dell'impegno di adire la via arbitrale contenuto nella clausola arbitrale, da intendersi peraltro come parte integrante e inscindibile rispetto al contratto in cui è compresa. Con riferimento al caso di specie, in cui in curatore aveva posto in essere un subentro nel contratto di compravendita a seguito di regolare autorizzazione del giudice delegato, doveva pertanto respingersi l'eccezione di invalidità e inopponibilità al fallimento della clausola compromissoria su ricordata. Riteneva inoltre la Corte di Genova che non valeva, a conforto della tesi proposta dal Pagnan, richiamare l'art. 78 L. Fall., secondo cui il contratto di mandato, che è alla base dell'accordo compromissorio, si scioglie nel caso di fallimento di una delle parti, poiché in un caso, come quello di specie, di arbitrato irrituale, stante l'obbligo degli arbitri di compiere nell'interesse dei compromittenti le attività culminanti nella pronuncia del lodo, il mandato doveva intendersi come conferito nell'interesse di tutte le parti, cosicché ciascun arbitro è da considerarsi come mandatario non solo di chi lo ha nominato ma anche dell'altra parte. E ciò giustifica l'irrevocabilità del mandato e la sua insensibilità, ex art. 1723 cpv. C.C., alle normali cause estintive. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la spa Pagnan in base a due motivi. Resiste con controricorso il Centro Essiccazione, il quale ha eccepito l'improcedibilità e inammissibilità dell'azione esperita dalla spa Pagnan, per avere essa sottoscritto, durante il fallimento, in data 30.4.1981, un nuovo atto di compromesso, così dimostrando di volersi avvalere dello strumento arbitrale e di rinunciare, ex art. 1444 C.C., a fare valere - anche rispetto alla clausola compromissoria contenuta nel contratto -, ogni possibile causa di invalidità dovuta all'apertura del procedimento concorsuale; nonché in ogni caso il difetto di legittimazione della Pagnan a chiedere l'annullamento della clausola compromissoria e del compromesso, essendo tale legittimazione riservata all'amministrazione fallimentare.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Con il primo motivo di ricorso la spa Pagnan deduce la violazione dell'art. 78 L. Fall. e degli art. 1703 e 1723, 2 c. C.C. nonché il vizio di omesso esame di punti decisivi della controversia. Sostiene che il contratto di mandato, qualunque contenuto abbia, si estingue - ai sensi dello art. 78 L. Fall. - per il fallimento di una delle parti, avuto riguardo alla incidenza che l'evento fallimentare esercita sul rapporto di mandato, che è fondato sulla fiducia che ispira le parti nell'affidare e nell'accettare l'incarico. Aggiunge che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che la clausola compromissoria ed il successivo atto di compromesso, sottoscritto invalidamente dal curatore del fallimento privo di autorizzazione, fossero sfuggiti alla predetta causa di estinzione, perché da qualificare come mandato "in rem propriam", non avendo considerato che l'interesse del mandatario previsto dall'art. 1723, 2 c. C.c. - che certamente non è quello generico alla permanenza del rapporto ne' quello al compenso - va identificato nell'interesse al compimento dell'attività gestoria, al quale corrisponde l'obbligo del mandante di far rimanere in vita il mandato fino al compimento della sua esecuzione. Il che implica che il patto intervenga tra il mandante e il titolare dell'interesse al negozio gestorio, per il soddisfacimento di tale interesse. Tale situazione non si verifica nel caso di compromesso per arbitrato irrituale, che dà luogo ad un ordinario rapporto di mandato e non ad un mandato "in rem propriam", ed è perciò sottratto alla disposizione speciale prevista dall'art. 78 L. Fall. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 35 L. Fall., oltre che omesso e insufficiente esame di punti decisivi, la ricorrente deduce che la Corte di merito non ha preso in considerazione, ed ha omesso totalmente di motivare al riguardo, la eccezione di mancata autorizzazione del curatore del fallimento a sottoscrivere l'atto di compromesso, essendosi limitata ad affermare l'esistenza, benché in atti mancasse il decreto motivato del giudice delegato previsto dall'art. 35 L. Fall. 2 - Il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio - a seguito del primo dei due atti di citazione notificati dalla spa Pagnan, parte venditrice nel contratto 12.7.78, alla parte acquirente (il Centro Essiccazione Cereali) che aveva adito gli arbitri in base alla clausola compromissoria contenuta nel contratto stesso ed aveva ottenuto il lodo arbitrale di primo grado (di accoglimento della sua domanda) - era l'accertamento della invalidità ed inefficacia della predetta clausola compromissoria per effetto del fallimento dichiarato, nel corso del giudizio arbitrale, nei confronti della parte acquirente che aveva promosso tale giudizio; nonché della invalidità di tutti gli atti conseguenti, compreso lo stesso lodo arbitrale di primo grado. Oggetto del secondo atto di citazione, notificato dopo la pronunzia del lodo arbitrale di secondo grado, era l'accertamento di invalidità anche di tale secondo lodo, sempre in conseguenza della dedotta invalidità della clausola arbitrale. Dopo la riunione dei due giudizi, quando - dopo un mese (il 4.5.82) dalla decisione del lodo di appello (emesso il 6.4.1982), l'acquirente era ritornato "in bonis" per l'avvenuta chiusura del fallimento - intervenne la sentenza del tribunale che dichiarò l'improcedibilità di tutte le domande (di invalidità della clausola e del lodo arbitrale) proposte dalla spa Pagnan, trattandosi di clausola per arbitrato irrituale sulla quale non incideva il fallimento della parte. Anche il giudizio di secondo grado ha avuto ad oggetto la questione della invalidità della clausola arbitrale (e quella riflessa dei lodi, compreso quello di appello) per effetto del fallimento di una delle parti del contratto in cui era contenuta.
E la Corte di Appello, nel confermare la sentenza del primo giudice, ha fondato la propria decisione (come sopra riassunta) essenzialmente sul rilievo che il fallimento era subentrato nel contratto - ancora ineseguito - contenente la clausola compromissoria e per il quale non si era verificata la causa di scioglimento di cui all'art. 72, 3 c. L.F.
Da ciò, data la stretta unione e connessione tra clausola e contratto, che non consentiva al curatore di accettare solo in parte il regolamento contrattuale, anche il subentro del fallimento nella azione promossa, in forza della clausola, dall'acquirente fallito dinanzi agli arbitri; azione preesistente e non perciò nascente dalla procedura concorsuale. La Corte di Appello, rispondendo poi ad un'ulteriore argomentazione dell'appellante, ha aggiunto che non valeva richiamare il disposto dell'art. 78 L. Fall. (secondo cui il mandato si scioglie in caso di fallimento di una delle parti) perché, anche a volere considerare in particolare il subentro del fallimento nella clausola compromissoria, si trattava chiaramente di un mandato irrevocabile perché caratterizzato dal fatto che risultava conferito nell'interesse di tutte le parti e perciò insensibile alle cause estintive che colpissero solo una di esse. Col ricorso per cassazione la società già col primo motivo amplia il tema della decisione richiamando, oltre che la clausola compromissoria, contenuta nel contratto 12.7.78, anche un'atto di compromesso, sottoscritto, dopo la dichiarazione di fallimento, dal curatore il 30.4.1981; e con riferimento a tale compromesso formula anche la censura di cui al secondo motivo. Estende infatti anche a tale atto di compromesso la propria censura di invalidità della clausola compromissoria di cui si era occupata la sentenza impugnata (oltre che del giudizio arbitrale che ne è conseguito, nei due gradi).
3 - Va in primo luogo rilevato che la ricorrente non impugna l'affermazione principale su cui è fondata la sentenza della Corte di Genova e cioè che il curatore del fallimento era subentrato (ex art. 72 L. F.) nel contratto - a prestazioni ancora ineseguite - di compravendita a consegne ripartite intercorso tra la Pagnan e la C.E.C.; e perciò anche nella clausola compromissoria in esso contenuta, da considerarsi come parte inscindibile dello stesso. La decisione sul punto della corte di merito è conforme al principio affermato in una (non recente) giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. 23.1.1964 n. 162), secondo cui il curatore che subentra in un contratto stipulato dal fallito nel quale sia contenuta una clausola compromissoria non può disconoscere tale clausola e, se il fallimento sia stato dichiarato dopo che gli arbitri o i periti siano stati nominati ed abbiano accettato l'incarico, non può disconoscere gli effetti del rapporto già perfezionato e che ha avuto esecuzione. Ipotesi questa che puntualmente ricorre nel caso di specie, in cui il fallimento è stato dichiarato dopo l'inizio della procedura arbitrale, quando cioè già si era verificato il subentro del curatore nel contratto ineseguito di compravendita, rapporto preesistente. Esatta è poi anche la ragione ulteriore (quella che viene specificamente impugnata) che la Corte di merito ha indicato, per contrastare l'argomento dell'appellante fondato sulla considerazione della clausola compromissoria quale patto autonomo rispetto al contratto in cui era stato inserito (secondo quanto la più recente dottrina è incline a ritenere). Vertendosi, come non è controverso tra le parti, in tema di arbitrato irrituale, la natura negoziale della clausola compromissoria (come del compromesso) viene ormai affermata dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, che richiamano la figura del mandato. Poiché tuttavia il conferimento dell'incarico agli arbitri liberi è espressione della volontà concorde di tutte le parti che pattuiscono la clausola (o il compromesso), ne risulta una figura negoziale diversa da quella del mandato ordinario ed affine a quella del mandato collettivo (regolato dall'art. 1726 C.C.) e del mandato conferito nell'interesse anche di terzi (di cui all'art. 1723, 2 comma C.C.), trattandosi di mandato conferito con unico atto da più soggetti, nell'interesse a loro tutti comune ad ottenere un determinato risultato (la pronuncia del lodo) da parte degli arbitri mandatari.
Nella disciplina dettata per tali figure dal codice civile, la comunanza dell'interesse al negozio gestorio tra mandante e terzi - ai quali vanno equiparati i (più) mandanti, che, nell'ipotesi qui in considerazione, pattuiscono il giudizio arbitrale - giustifica la non estinzione del mandato in caso di revoca da parte del solo mandante ovvero di uno solo dei mandanti, o in caso di sopravvenuta incapacità di tali soggetti (e quindi anche in caso di fallimento, in deroga a quanto dispone invece l'art. 78 L.F. per il mandato ordinario). Ciò significa che la dichiarazione di fallimento che colpisca una delle parti che pattuiscono la clausola compromissoria (o il compromesso) non determina gli effetti che, ai sensi dell'art. 78 L. F., si determinano sul mandato quale rapporto giuridico preesistente, trattandosi di rapporto che, coinvolgendo interessi anche di terzi, resta insensibile all'evento predetto che interessa uno dei mandanti (così come ad una revoca del mandato agli arbitri che fosse emessa da una sola delle parti che sottoscrissero il compromesso o il contratto contenente la clausola arbitrale). Il problema della validità della clausola compromissoria rispetto al fallimento deve essere quindi risolto in senso positivo sia se si riguarda la clausola in sè, sia se la si considera quale patto del contratto in cui è inclusa, ancora da eseguire al momento della dichiarazione di fallimento, dovendosi ritenere che si verifica il subentro dell'amministrazione fallimentare nel contratto e nella clausola, destinata a dar vita ad un incarico da espletarsi anche in caso di fallimento di una delle parti.
Ciò specie quando il curatore, mostrando interesse per l'azione promossa dal fallito e deferita in arbitri, non manifesti volontà contraria all'adempimento del mandato.
Questo è a dirsi in modo particolare nel caso in esame, nel quale (come lo stesso ricorrente, sia pure ad altri fini, deduce col primo motivo di impugnazione) il curatore pensò di fugare ogni dubbio circa la perdurante validità della clausola compromissoria stipulata dal fallito e sottoscrisse un nuovo atto di compromesso, prima della pronunzia del lodo (e non rileva, al fine di individuare la volontà dell'organo fallimentare, addurre il difetto di autorizzazione a tale atto da parte del giudice delegato, anche considerando che tratterebbesi di questione endofallimentare, che solo il fallimento sarebbe legittimato a sollevare).
Il primo motivo di ricorso è perciò infondato, anzitutto nella parte in cui fa riferimento alla clausola compromissoria. Non è esatto che la Corte di Appello abbia confuso l'interesse gestorio che è proprio del mandato insito in detta clausola, identificandolo - quale mandato "in rem propriam" - con quello degli arbitri mandatari (al compenso, o al compimento dell'incarico), avendo anzi essa parlato di mandato conferito nell'interesse di tutte le parti (e cioè sia della parte poi fallita, sia della controparte e diretto, da parte di ciascuna di esse, nei confronti di tutti gli arbitri (ognuno dei quali, designato da ciascuno e da tutti i mandanti);
cosicché il riferimento fatto all'art. 1723 2 comma va inteso nel senso che l'irrevocabilità è stata correlata all'interesse anche di un soggetto diverso dal fallito (e cioè l'altro contraente, quale terzo) e non certo all'interesse degli arbitri mandatari, che è fuori luogo.
Per quanto riguarda invece il riferimento all'atto di compromesso stipulato dal curatore va rilevata la novità dell'enunciazione della questione, che in appello non figurava espressamente proposta, (anche se nella sentenza della Corte poi è frequente l'accostamento - ma solo in tesi - della clausola al compromesso, per significare la parità di disciplina e di effetti nella presente causa. Ciò non senza comunque osservare che si tratta di atto stipulato nel corso della procedura concorsuale (cui era perciò inapplicabile la disciplina fallimentare in materia di rapporti preesistenti e che aveva esaurito i propri effetti con la chiusura del fallimento, avvenuta nel corso del primo giudizio davanti al tribunale, col ritorno "in bonis" della parte acquirente che aveva adito (vittoriosamente) gli arbitri.
In conseguenza di quanto sopra ritenuto va disatteso, anche il secondo motivo di ricorso, fondato sull'erroneo presupposto che l'atto 30.4.1981 di compromesso (firmato dal curatore) fosse anch'esso oggetto dell'eccezione di invalidità ex art. 78 L. Fall. Ed è comunque esatto quanto eccepisce il C.E.C. e cioè che in ogni caso mancherebbe la legittimazione della parte convenuta nel giudizio arbitrale a dedurre il difetto di autorizzazione del curatore da parte del giudice delegato a compiere tale atto, che induce annullabilità e non nullità (Cass. 12.10.1981 n. 5334). Va invece respinta l'altra eccezione proposta dal controricorrente in ordine all'improcedibilità "ab origine" dell'azione esperita dalla società Pagnan, per il fatto che questa, avendo accettato la procedura arbitrale durante il fallimento, con la sottoscrizione dell'atto di compromesso, aveva rinunziato a fare valere ogni sua invalidità (art. 1444 CC) e non poteva impugnare la decisione arbitrale, resa in via irrituale, se non coi rimedi previsti per i contratti e cioè per errore, violenza e dolo.
Ciò in quanto tale eccezione, non proposta nelle precedenti fasi (in cui non si era impugnato il compromesso), implicherebbe un accertamento di merito non consentito nel presente giudizio di legittimità, in ordine alla accettazione del compromesso da parte della Pagnan, che è una circostanza anch'essa mai prima dedotta. Il ricorso va quindi rigettato. Segue la condanna della ricorrente alle spese di questa fase.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese di questa fase, liquidate in L. 73.700 oltre L. 1.500.000 di onorario. Roma, 7.2.1992.