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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21940 - pubb. 11/01/2019.

Rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa


Cassazione civile, sez. I, 17 Novembre 2005, n. 23266. Est. Piccininni.

Rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione - Risoluzione di diritto - Decorrenza - Indennità di mancato preavviso - Possibilità per l'agente di farla valere nei confronti della società in liquidazione coatta - Esclusione - Fondamento


Ai sensi dell'art. 6 del d.l. 26 settembre 1978, n. 576 (Agevolazioni al trasferimento del portafoglio del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738 - il quale dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l'indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione -, all'agente di impresa assicuratrice è preclusa la possibilità di far valere nei confronti della società in liquidazione coatta amministrativa l'indennità di mancato preavviso, sia con riferimento agli artt. 2118 e 2119 cod. civ., sia in relazione al patto della contrattazione - collettiva o individuale - che eventualmente gli attribuisca l'indennità prevista per il recesso del preponente anche in caso di scioglimento automatico del rapporto, in quanto sulle previsioni di carattere generale relative agli agenti deve prevalere lo specifico canone della risoluzione di diritto dettato per l'agente di assicurazioni, che rende incompatibile l'applicazione di discipline che presuppongano la continuità del rapporto fino a quando non intervenga il recesso. (massima ufficiale)

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