ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21934 - pubb. 11/01/2019.

Associazione temporanea di imprese e rescissione del contratto per fallimento della mandataria


Cassazione civile, sez. III, 14 Febbraio 2013. Est. Scarano.

Associazione temporanea di imprese - Fallimento della mandataria - Conseguenze - Facoltà di recesso dell'Amministrazione committente - Ricostituzione dell'associazione con altra impresa mandataria - Fallimento della mandante - Prosecuzione dell'esecuzione del contratto da parte della società capogruppo - Condizioni


La transazione stipulata tra l'impresa capogruppo di una associazione temporanea di imprese (ATI) e l'amministrazione committente vincola tutte le imprese partecipanti all'ATI, delle quali la capogruppo ha la rappresentanza. Tale transazione non può, pertanto, essere rescissa ex art. 1447 cod. civ. per il solo fatto che l'amministrazione, nel concluderla, abbia tratto vantaggio dallo stato prefallimentare della impresa capogruppo stipulante; sia perché nella suddetta ipotesi lo stato di pericolo dello stipulante, per condurre alla rescissione del contratto, deve riguardare tutte le imprese partecipanti all'ATI e non una soltanto di esse; sia perché, in ogni caso, il fallimento della società capogruppo non comporta lo scioglimento dell'intero contratto di appalto, il quale può proseguire, se le altre imprese partecipanti all'ATI provvedano a nominare una nuova capogruppo che abbia il gradimento del committente, il che rende inconcepibile uno "stato di pericolo" per le imprese transigenti. (massima ufficiale)

Il testo integrale