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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21925 - pubb. 21/06/2019.

Contratto di mutuo, usura, metodologia di calcolo e derivato


Tribunale di Roma, 11 Giugno 2019. Giudice Clelia Buonocore.

Contratto di mutuo - Usura - Metodologia di calcolo - Infondatezza della domanda - Anatocismo nel piano di ammortamento - Insussistenza - Omessa indicazione del TAEG/ISC ed indeterminatezza delle condizioni - Insussistenza - Contratto di Interest rate swap -  Obblighi informativi - Alea - Rischi dell'operazione e misura degli stessi - Nullità del contratto e condanna alla restituzione dell'indebito


Ai fini della determinazione del TEG, non può operarsi il cumulo del tasso corrispettivo e del tasso moratorio. La verifica del superamento del tasso soglia va effettuata parallelamente e separatamente con riferimento al tasso degli interessi in discorso, che assolvono a funzioni completamente diverse. Non ha alcuna rilevanza una eventuale verifica di usura relativa ad ipotesi di ritardo nel pagamento non effettive.

E' palesemente infondato l'assunto secondo cui il piano di ammortamento c.d. alla francese generi un indebito conteggio anatocistico degli interessi.

Fuori dalle ipotesi di cui all'art. 125 bis TUB, la mancata o erronea indicazione del TAEG/ISC costituisce mera violazione di regola di comportamento, idonea a fondare una possibile obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale, sempre che siano allegati e dimostrati i corrispondenti elementi costitutivi.

In materia di IRS, il cliente deve essere stato posto nella condizione di prefigurarsi i rischi assunti e la loro misura. In difetto, mancando l'alea razionale, si deve dichiarare la nullità del contratto. In particolare, l'operatore finanziario deve obbligatoriamente indicare: 1) gli scenari di probabilità; 2) le modalità di calcolo market to market; 3) la misura dei rendimenti attesi in base alle curve farward implicite nella curva dei tassi per scadenza; 4) i costi di hedging, i costi del rischio di credito ed il  margine in favore dell'Istituto. Dalla nullità del contratto consegue il diritto del cliente a ripetere gli importi versati a titolo di differenziali, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda giudiziale. (Giuseppe de Simone) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe de Simone


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