Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21893 - pubb. 11/01/2019

Fallimento, somministrazione di energia elettrica e impegno di potenza

Cassazione civile, sez. III, 21 Marzo 1985, n. 2069. Est. Cherubini.


Impegno di potenza - Natura - Conseguenze - Risoluzione del contratto per sopravvenuto fallimento dell'utente - Effetti - Credito del somministrante per il periodo compreso tra la risoluzione e la scadenza naturale del contratto - Insussistenza



Nel contratto di somministrazione di energia elettrica, il cosiddetto "impegno di potenza", cioè il dovere del somministrante di tenere a disposizione dell'utente una determinata quantità di energia, configura, al pari di quello inerente all'erogazione della energia medesima, una prestazione ad esecuzione non istantanea, ma continuata, tanto nel caso di rapporto a tempo indeterminato, quanto nel caso di rapporto a tempo determinato, con previsione di rinnovazione tacita. Pertanto, la risoluzione del contratto per sopravvenuto fallimento dell'utente travolge il suddetto impegno ed i correlativi obblighi dell'utente medesimo facendo salve solo le prestazioni già eseguite (art. 1458 cod. (civ.), con l'ulteriore conseguenza che, per il periodo dalla risoluzione alla naturale scadenza del contratto, non è configurabile un credito del somministrante in dipendenza di quell'impegno. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato