Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21887 - pubb. 11/01/2019

Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e somministrazioni di energia elettrica

Cassazione civile, sez. I, 06 Maggio 1991, n. 5002. Est. Sensale.


Liquidazione coatta amministrativa - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - In genere - Commissario della procedura autorizzato alla prosecuzione della impresa - Rapporti preesistenti - Somministrazioni di energia elettrica - Comportamento concludente del commissario - Successione nel contratto di somministrazione - Effetti - Prededucibilità del credito per le erogazioni anteriori e successive



Nell'amministrazione straordinaria di grande impresa in crisi, disciplinata dal D.L. 30 gennaio 1979 n. 26 - convertito in legge 3 aprile 1979 n. 95 (e successive modificazioni) - al commissario della procedura non è consentito sciogliere un contratto di somministrazione di energia elettrica con l'ente erogatore in regime di monopolio, al solo fine di stipulare altro contratto della stessa natura, con le stesse clausole e necessariamente con lo stesso soggetto, con la conseguente elusione dell'applicazione del disposto dell'art. 74 ult. comma legge fall.. Pertanto, in presenza di autorizzazione all'esercizio dell'impresa, il comportamento del commissario, il quale continui di fatto l'utilizzazione dell'energia elettrica, senza preventivamente comunicare all'E.N.E.L. la volontà di stipulare altro contratto di somministrazione a condizioni diverse da quelle che regolano il rapporto pendente all'inizio della procedura, implica il subingresso nello stesso contratto pendente e ne esclude la sospensione, con conseguente prededucibilità del credito per le erogazioni tanto anteriori che successive. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente
" Giuseppe CATURANI Consigliere
" Antonio SENSALE Rel. "
" Renato SGROI "
" Alfredo ROCCHI "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, COMPARTIMENTO DI NAPOLI, in persona del suo legale rapp. p.t., elett. dom. in Roma Via dei Tre Orologi n. 14 presso l'avv. Agostino Gambino che lo rapp. e difende unitamente all'avv. Mario Pellicano, giusta delega in atti.

Ricorrente

contro

I.PLA.VE. S.P.A. INDUSTRIA PLASTICHE E VERNICI, in amministrazione straordinaria, in persona del suo legale rapp. p.t., elett. dom. in Roma Via Azuni n. 9, presso l'avv. Paolo de Camelis che la rapp. e difende unitamente all'avv. Sergio Antonini, giusta delega in atti;

Controricorrente

per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano in data 21.1.1987 - 10.4.1987;
Sono presenti per il ricorrente l'avv. Gambino; per il resistente l'avv. De Camelis.
Il Cons. Sensale svolge la relazione;
la difesa del ricorrente chiede Accoglimento;
la difesa del resistente chiede Rigetto;
Il P.M. conclude per l'Accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 10 agosto 1981, l'ENEL - ammesso in via chirografaria al passivo dell'amministrazione straordinaria della S.p.a. I.PLA.VE. per un credito di L. 407.871.195 nascente da fornitura di energia elettrica effettuata prima dell'apertura della procedura - proponeva opposizione assumendo la prededucibilità del credito ai sensi dell'art. 74, 2 comma, L.F. e contestando la misura del credito, da maggiorare di L. 24.643.601.
La sentenza di rigetto, pronunziata dal tribunale di Milano, veniva appellata dall'ENEL, il quale, oltre a ribadire la maggiore entità del credito (e su ciò la Corte d'appello ha accolto il gravame), insisteva sulla prededucibilità dell'intero credito, assumendo che il commissario straordinario era subentrato nel contratto di somministrazione, avendo posto in essere fatti concludenti rilevati dalla continuazione, senza soluzione alcuna, delle forniture, e che l'interpello, da parte dell'ente al commissario, perché confermasse entro otto giorni la prosecuzione dei contratti di fornitura, era stato effettuato quando il subingresso era già avvenuto e non aveva altro scopo se non quello di conferire allo stesso la regolarità formale, necessaria, per un ente pubblico anche ai fini amministrativi.
La Corte d'Appello ha rigettato il gravame, osservando:
a) che la richiesta di assegnazione del termine, diretta a definire la sorte del contratto pendente, non avrebbe avuto alcun senso se il subingresso fosse già avvenuto, tanto più che in detta richiesta non ne era fatta menzione, essendosi precisato soltanto che il contratto, in relazione all'autorizzata continuazione dell'esercizio dell'impresa, sarebbe dovuto proseguire;
b) che all'interpello non si poteva attribuire la finalità di conferire regolarità formale al rapporto, poiché a ciò sarebbe stato sufficiente invitare il commissario a sottoscrivere un documento che consacrasse il subentro e poiché trattavasi di un atto specificamente ed espressamente diretto alla costituzione in mora del commissario ai sensi e per gli effetti dell'art. 72, 3 comma, L.F., al quale era stata data risposta negativa.
Contro tale sentenza l'ENEL ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, cui il commissario dell'amministrazione straordinaria ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'ente ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e segg. L.F., 1 e 2 L. n. 95-79, 1324 e segg. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c..
Il ricorrente sostiene che, di fronte ad un contegno oggettivamente significativo dell'avvenuto subentro dell'amministrazione nel contratto di somministrazione, le successive esplicite dichiarazioni del commissario in senso contrario altro non sono che una protestatio contra factum proprium, la quale, proprio per questo, nihil valet.
Aggiunge che nella ipotesi di amministrazione straordinaria, specialmente quando sia stata autorizzata la continuazione dell'impresa, al commissario non è richiesta alcuna autorizzazione per i singoli atti nei quali si concreta la continuazione medesima, con la conseguenza che il suo comportamento è idoneo a dispiegare immediatamente effetti giuridici coerenti con le finalità della procedura che egli è tenuto a perseguire e che si concretano nel risanamento dell'impresa e quindi nel mantenimento e, se possibile, potenziamento dell'attività produttiva.
Ove si manifesti anche con la permanente utilizzazione a fini produttivi della fornitura di energia elettrica - prosegue il ricorrente - la continuazione dell'esercizio dell'impresa determina l'esistenza di un comportamento del commissario inequivocamente orientato alla prosecuzione del rapporto, di modo che non si pone il problema, relativo ad una successiva esplicita dichiarazione di volontà del commissario, già concludentemente espressosi attraverso il suddetto comportamento, ne' la problematica propria della procedura fallimentare in ordine alla equivocità di un comportamento connesso alla volontà di mera conservazione degli impianti, tale esplicita dichiarazione ponendosi in contrasto con il tenore e la ratio dell'art. 74, 2 comma, L.F., che, nel contratto di somministrazione, non consente che la procedura concorsuale (la quale abbia permanente esigenza delle prestazioni del somministrante) possa evitare di pagare il prezzo anche delle precedenti erogazioni. Il ricorrente conclude che la dichiarazione espressa dal commissario, che chieda la non interruzione della fornitura ed il mantenimento di caratteristiche contrattuali rispondenti alle esigenze produttive degli stabilimenti e che integri tale espressione di volontà con la dichiarazione di estinzione dei precedenti contratti e stipulazione di nuovi identici (dichiarazione giuridicamente irrilevante, in quanto tendente solo ad evitare gli effetti di cui al 2 comma dell'art. 74 C.P.), rappresenta in realtà la conferma della volontà di subentro.
Con il secondo motivo l'ENEL denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e segg. L.F., degli artt. 1 e segg. L. n. 95-89, nonché degli artt. 1362 e segg. c.c., ed il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla interpretazione della comunicazione inviata dall'ENEL al commissario dopo due mesi di ininterrotta fornitura di energia.
Sostiene il ricorrente che, postulando l'atto di interpello uno stato d'incertezza, da parte del terzo, sulla prosecuzione del rapporto, la suddetta comunicazione non era tale, avendo l'unico scopo di ottenere, a fini amministrativi interni, una formale dichiarazione di subingresso.
In essa si faceva riferimento ad un contratto "in corso" che, in relazione all'autorizzata continuazione dell'esercizio dell'impresa, "dovrà avere prosecuzione" e s'invitava il commissario a dare "conferma" di un suo comportamento concludente già valutato come tacito subingresso in un determinato e ben individuato contatto di fornitura di energia elettrica.
Tali censure - che vanno esaminate congiuntamente in quanto confluenti nell'unica questione concernente la prosecuzione, o meno, del rapporto di somministrazione nel corso della procedura di amministrazione straordinaria - sono fondate.
Della questione, posta in termini identici, questa Corte si è di recente occupata nella sentenza n. 2572 del 27 maggio 1989, le cui conclusioni, presupposte anche nella successiva decisione n. 3319 del 14 luglio 1989, vanno tenute ferme in questa sede. Nella seconda delle richiamate sentenze - muovendosi dalla premessa che la legge n. 95 del 1979 ha introdotto nel diritto concorsuale un sostanziale rovesciamento di valori, anteponendo agli interessi particolari dei creditori un più generale interesse pubblico col perseguire, per i gradi complessi economici, il fine della conservazione d'imprese ritenute essenziali per l'economia nazionale - si è affermato che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività costituisce una fase necessaria ed essenziale, e quindi del tutto normale, della procedura di amministrazione straordinaria: di qui la conseguenza che gli atti occorrenti a realizzare tale finalità non eccedono l'ordinaria amministrazione e sono implicitamente autorizzati con il decreto che dispone la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa; e che, quindi, per subentrare nel contratto in corso di somministrazione di energia elettrica (strettamente inerente a tale esercizio e senza il quale questo non potrebbe proseguire), il commissario non abbisogna di autorizzazione da parte del Ministro dell'industria e, meno ancora, da parte del CIPI.
Dalla stessa premessa muove la prima delle citate decisioni, allorché - di fronte al pacifico dato fattuale che dalla data d'inizio della procedura, con autorizzazione ministeriale alla prosecuzione dell'attività, l'esecuzione della somministrazione di energia elettrica era continuata, di fatto, ininterrottamente, anche dopo l'invito, dell'ENEL al commissario, a formalizzare il rapporto ed anche dopo la successiva comunicazione, di quest'ultimo, dell'intenzione di un subentrare nel contratto e di stipulare un nuovo negozio - ha attribuito all'inerzia del commissario in tale situazione un significato diverso da quello che l'inerzia del curatore assume nel fallimento.
Si è infatti, osservato che dalla funzione eminentemente liquidativa della procedura fallimentare esula la gestione dell'azienda (salva l'ipotesi di esercizio provvisorio, ed anche in tal caso per finalità limitate) e, di conseguenze, la necessità della prosecuzione dei contratti connessi all'esercizio dell'impresa, sì che l'inerzia del curatore non assume un significato inequivoco nella sostanziale situazione di sospensione del rapporto di somministrazione.
Per contro, nella procedura di amministrazione straordinaria, i mantenimento della operatività aziendale costituisce uno dei mezzi per il conseguimento della sua funzione tipica e diviene il mezzo necessario, ed attuale quando vi sia autorizzazione, alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale.
In pendenza di un contratto essenziale per l'attività aziendale, la condotta del commissario, che non manifesti espressamente una diversa volontà in ordine alla sorte del rapporto pendente, non è irrilevante ed equivoca, di fronte alla necessità della prosecuzione dell'attività aziendale e dei contratti connessi all'esercizio dell'impresa, ma assume un significato tipico, insuscettibile di diverso apprezzamento, con la conseguenza che, se naturaliter il rapporto continua, esso non può avere - quanto alle prestazioni anteriori - trattamento diverso da quello che, nel fallimento, l'art. 74 l.f. riserva al contratto di somministrazione che continua per scelta, in quel caso espressa o tacita, del curatore. In altri termini, nella procedura di amministrazione straordinaria, poiché la prosecuzione dell'attività implica la necessità della continuazione dei contratti di somministrazione di energia elettrica, la mancanza di una espressa (contraria) manifestazione di volontà del commissario, accompagnata dalla utilizzazione dell'energia elettrica erogata, assume un significato opposto rispetto all'ipotesi del fallimento ed implica di per sè il mantenimento in vita del rapporto, qual era anteriormente all'inizio della procedura, senza che occorra indagare se la continuazione avvenga per esigenze dell'impresa, l'esistenza delle quali è implicita nella condotta del commissario e nella utilizzazione dell'energia elettrica con le stesse modalità anteriori all'inizio della procedura.
In particolare - si è osservato nel richiamato precedente di questa Corte - non avrebbe senso parlare di inerzia del commissario e di sospensione del rapporto. Invero, il prelievo di energia elettrica mediante la utilizzazione degli allacciamenti esistenti in base al contratto in essere prima dell'inizio della procedura costituisce un comportamento attivo; e la sospensione del contratto, che si concreta nella sua mancata esecuzione, è esclusa dal prelievo di energia elettrica che è - esso stesso - atto di esecuzione contrattuale, ossia di attuazione di un rapporto tuttora in corso, che la situazione di fatto è, di per sè, sufficiente ad individuare. Ciò non vuol dire vanificare il richiamo, da parte dell'art. 1 della legge n. 95-79, dell'art. 201 l.f. che a sua volta dichiara applicabili, fra le altre, le disposizioni della sezione IV della stessa legge fallimentare, e quindi gli artt. 72 e ss.. Il Commissario ha la facoltà, secondo le esigenze della gestione, di continuare il rapporto di somministrazione ovvero di chiedere la instaurazione di un nuovo contratto a diverse condizioni, ma detta scelta deve precedere, non seguire, la continuata utilizzazione degli impianti, perché, come si è detto, l'inerzia del commissario, accompagnata dalla utilizzazione dell'energia erogata, implica che la scelta è stata già operata, nel senso della continuazione del rapporto, in modo incompatibile con la volontà di stipulare un nuovo contratto di somministrazione.
Come nella sentenza n. 2572-89 si è rilevato, la contraria opinione espressa nella sentenza impugnata ha un significato solo quando si ritenga che il commissario possa stipulare un nuovo contratto avente lo stesso contenuto di quello pendente all'inizio della procedura, sciogliendosi, non di meno, dai vincoli del contratto precedente; ma ciò non avrebbe alcuna sostanziale finalità, se non quella di eludere le conseguenze previste dall'ultimo comma dell'art. 74 l.f. per il caso di subingresso nel contratto, contravvenendo al principio di buona fede in senso oggettivo che deve reggere la condotta negoziale in tutto l'arco della sua vigenza, dalle trattative, alla stipulazione, alla esecuzione.
Se così non fosse - si è pure rilevato - il riconoscimento della prededucibilità ex art. 72, 4 comma, sarebbe correlato non ad effettive e concrete esigenze gestionali, ma alla mera discrezione degli organi della procedura, i quali potrebbero sciogliere un contratto per instaurarne, immediatamente dopo, un altro d'identico contenuto, nonostante l'esigenza di continuare il rapporto di somministrazione, necessario per la gestione dell'impresa, alle stesse condizioni negoziali previgenti.
A tali conclusioni conduce anche la situazione monopolistica in cui l'ENEL gestisce la somministrazione dell'energia elettrica. Tale situazione obbliga l'ente erogatore a concludere contratti con chiunque ne faccia richiesta e non consente al richiedente di rivolgersi ad altro soggetto per ottenere la erogazione, sì che gli organi della procedura non avrebbero neppure la possibilità di stipulare un nuovo contratto, con un diverso soggetto, alle stesse condizioni di quello pendente all'inizio del procedimento speciale.

Conseguentemente, in presenza della necessità di continuare l'esercizio dell'impresa, di cui la somministrazione di energia elettrica costituisce essenziale e nel divieto di stipulare con l'ENEL un nuovo contratto alle stesse condizioni di quello preesistente (al solo fine di eludere l'applicazione dell'art. 74, ult. comma), al commissario restava la scelta fra la stipulazione di un nuovo contratto a diverse condizioni, in relazione alle mutate esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, e la continuazione nell'esecuzione del contratto esistente; ed, operata, in quest'ultimo senso la scelta, in virtù di una condotta tipicamente diretta a tal fine (e, quindi, non apprezzabile in modo diverso dal giudice del merito), la mancata risposta, per diversi mesi, da parte del commissario all'interpello dell'ENEL non poteva assumere il significato ipotizzato dalla Corte d'Appello ne' poteva determinarne lo scioglimento automatico del contratto; e la (tardiva) risposta del commissario, nel senso di volere stipulare un nuovo contratto, rimane del tutto priva di efficacia di fronte alla già avvenuta continuazione del contratto preesistente, con conseguente prededucibilità del credito dell'ENEL nascente dalle erogazioni sia anteriori che posteriori all'inizio della procedura. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che riesaminerà la controversia alla stregua dei principi sopra enunciati, considerando, in particolare, che la commissario della procedura di amministrazione straordinaria non è consentito sciogliere un contratto di somministrazione di energia elettrica con l'ente erogatore in regime di monopolio, al solo fine di stipulare altro contratto della stessa natura, e con le stesse clausole, e necessariamente con lo stesso soggetto; e che, in presenza di autorizzazione all'esercizio dell'impresa, il comportamento del commissario, il quale continui di fatto l'utilizzazione dell'energia elettrica, senza preventivamente comunicare all'ENEL la volontà di stipulare altro contratto di somministrazione di energia elettrica, a condizioni diverse da quelle che reggono un rapporto pendente all'inizio della procedura, implica il subingresso nello stesso contratto pendente e ne esclude la sospensione, con conseguente prededucibilità del credito per le erogazioni tanto anteriori che successive.
Il giudice di rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, che provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 28 giugno 1990.