Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21869 - pubb. 14/06/2019

Concordato preventivo e criteri per la liquidazione del compenso ai c.d. pre-commissari di nomina facoltativa

Tribunale Benevento, 12 Aprile 2019. Est. De Luca.


Concordato preventivo con riserva – Liquidazione del compenso ai c.d. pre-commissari – Ipotesi in cui non sia stata mai aperta la procedura  per sopravvenuta dichiarazione di inammissibilità



La liquidazione del compenso ai c.d. pre-commissari  giudiziali, nella ipotesi di concordato con riserva di cui non sia stata mai aperta la procedura  per sopravvenuta dichiarazione di inammissibilità, non può essere effettuata ai sensi dell’art. 5 del D.M. 30/2012, applicabile solo ai commissari giudiziali nominati ex art. 163 Legge Fallimentare, che abbiano compiuto attività di verifica dei debiti e dei crediti e redatto l’inventario del patrimonio del debitore.

I c.d. pre-commissari, di nomina facoltativa, svolgono compiti diversi e meno impegnativi da quelli propri dei commissari giudiziali, assumendo il ruolo di ausiliari dei giudici, con i quali  coadiuvano esercitando generici compiti di vigilanza e di controllo sul debitore, per cui ad essi, per la liquidazione del compenso, si applicano i criteri stabiliti per gli ausiliari del giudice dalla L. 319/1980 e dal D.M. 30/5/2002.  
Ai c.d. pre-commissari  non sono applicabili i criteri di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.M. 30/5/2002 in quanto riferiti ad attività diverse da quelle da essi svolte.

Per  la liquidazione del compenso ai c.d. pre-commissari  è applicabile il criterio residuale delle vacazioni ex artt. 4 L. 319/1980 e 1 D.M. 30/5/2002, che consente di commisurare il compenso alla quantità, qualità, complessità e durata delle attività effettivamente svolte e documentate. (Alfredo Montefusco) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Alfredo Montefusco


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