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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21868 - pubb. 13/06/2019.

Responsabilità della banca nella vendita di diamanti da investimento


Tribunale di Verona, 20 Maggio 2019. Est. Vaccari.

Compravendita di oggetti preziosi (nel caso di specie diamanti) – Applicabilità del t.u.f – Esclusione

Promozione da parte di un istituto di credito della vendita di diamanti da investimento ad un prezzo molto superiore a quello di mercato – Responsabilità da contatto sociale – Sussistenza

Attività di vendita di diamanti da investimento con la collaborazione di un istituto di credito – Sua riconducibili alle attività connesse a quella bancaria – Conseguenze


La vendita di oggetti preziosi non è riconducibile ad un’attività di investimento di natura finanziaria, con conseguente inapplicabilità ad essa della disciplina del T.U.F., se non quando al trasferimento di proprietà del bene prezioso sia collegato un contratto che riconosce una o più opzioni all’acquirente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

La fonte della responsabilità della banca che abbia promosso la vendita di diamanti ad un prezzo di molto superiore a quello di mercato va individuata  nel rapporto intercorso tra il cliente e l’istituto di credito, che fa sorgere a carico di quest’ultimo un obbligo di informazione e di protezione nei confronti del primo, a salvaguardia dell’affidamento in lui generato dalle specifiche competenze professionali della banca e dalle concrete modalità seguite per promuovere la vendita, ed il suo fondamento normativo può essere individuato, come suggerito dalla difesa attorea, nel disposto dell’art. 1173 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

L’attività di vendita di beni preziosi, alla quale abbia contribuito un istituto di credito, può ricondursi al novero delle attività connesse a quella bancaria che l’art.8, comma 3, del D.M. Tesoro 6 luglio 1994  definisce come “attività accessoria  che  comunque  consente  di sviluppare l'attivita' esercitata”, al pari della intermediazione nella conclusione di polizze rc auto o di compravendita di biglietti per eventi culturali o a musei e attrazioni varie, alle quali gli istituti di credito sono dediti da tempo. Essa può quindi essere fonte di responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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