Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21844 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 10 Marzo 1975. .


Contratto di borsa a termine - Effetto del contratto - Posizioni delle parti



Effetto dei contratti cosiddetti differenziali, fra i quali vengono a porsi i contratti di borsa a termine a seguito dell'applicazione dell'art 76 della legge fallimentare (il quale prevede che, a seconda dei casi, sia versata nel fallimento o sia ammessa al passivo la differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento) e il prodursi di una unica obbligazione, non di più obbligazioni. Al momento della stipulazione non è possibile determinare quale sarà la posizione di ciascuna delle parti in tale rapporto, se cioè attiva o passiva, ma a seguito dell'attuazione del contratto non si produrrà una posizione duplice, di credito e di debito, in testa a ciascuna parte, sorgendo invece soltanto il debito dell'una nei confronti dell'altra. (fattispecie riguardante la compensazione - ammessa in virtù dello art 56 della legge fallimentare - di quest'ultimo debito con un credito per altro titolo). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato