Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21842 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 10 Marzo 1975. .


Contratto di borsa a termine - Scioglimento del rapporto - Decorrenza - Debito derivante dalla liquidazione - Compensazione - Ammissibilità



Lo scioglimento del rapporto nascente da contratti di borsa a termine (nella specie da un contratto di riporto) e la successiva liquidazione, previsti dall'art 76 della legge fallimentare, si verificano alla data del fallimento, e nulla hanno che vedere con la successiva gestione dell'impresa fallita. Il debito derivante da tale liquidazione costituisce, quindi, debito verso il fallito, di cui il creditore del fallimento ha facoltà di pretendere la compensazione, a sensi dell'art 56 della stessa legge. (massima ufficiale)


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