Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21841 - pubb. 11/01/2019

Scioglimento del rapporto nascente da contratti di borsa a termine e debito derivante dalla liquidazione

Cassazione civile, sez. I, 10 Marzo 1975, n. 882. Est. Mirabelli.


Contratto di borsa a termine - Scioglimento del rapporto - Decorrenza - Debito derivante dalla liquidazione - Compensazione - Ammissibilità

Contratto di riporto - Inclusione - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Per i rapporti preesistenti - Applicabilità al riporto

Contratto di borsa a termine - Effetto del contratto - Posizioni delle parti



Lo scioglimento del rapporto nascente da contratti di borsa a termine (nella specie da un contratto di riporto) e la successiva liquidazione, previsti dall'art 76 della legge fallimentare, si verificano alla data del fallimento, e nulla hanno che vedere con la successiva gestione dell'impresa fallita. Il debito derivante da tale liquidazione costituisce, quindi, debito verso il fallito, di cui il creditore del fallimento ha facoltà di pretendere la compensazione, a sensi dell'art 56 della stessa legge. (massima ufficiale)

Il contratto di riporto (nella specie, stipulato con una banca) rientra fra i 'contratti di borsa a termine' dei quali l'art 76 della legge fallimentare prevede lo scioglimento alla data del fallimento. Tale scioglimento si verifica anche nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, in applicazione del generico rinvio contenuto nell'art 201 della legge medesima, e lo scioglimento del rapporto produce la conseguenza, prevista dalla legge, della liquidazione dei debiti e dei crediti. (massima ufficiale)

Effetto dei contratti cosiddetti differenziali, fra i quali vengono a porsi i contratti di borsa a termine a seguito dell'applicazione dell'art 76 della legge fallimentare (il quale prevede che, a seconda dei casi, sia versata nel fallimento o sia ammessa al passivo la differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento) e il prodursi di una unica obbligazione, non di più obbligazioni. Al momento della stipulazione non è possibile determinare quale sarà la posizione di ciascuna delle parti in tale rapporto, se cioè attiva o passiva, ma a seguito dell'attuazione del contratto non si produrrà una posizione duplice, di credito e di debito, in testa a ciascuna parte, sorgendo invece soltanto il debito dell'una nei confronti dell'altra. (fattispecie riguardante la compensazione - ammessa in virtù dello art 56 della legge fallimentare - di quest'ultimo debito con un credito per altro titolo). (massima ufficiale)