Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2184 - pubb. 19/05/2010

Rinuncia agli atti, accettazione, interesse alla prosecuzione del giudizio e costituzione delle parti

Tribunale Torino, 13 Ottobre 2009. Est. Di Capua.


Processo civile – Rinuncia agli atti del giudizio – Accettazione – Costituzione in giudizio della parte – Necessità.

Processo civile – Rinuncia agli atti del giudizio – Interesse alla prosecuzione del giudizio – Costituzione in giudizio della parte – Necessità.



L’art. 306, 1° comma, codice procedura civile, ai fini dell’estinzione del processo, richiede l’accettazione della rinuncia agli atti del giudizio unicamente nel caso in cui, alla data della rinuncia stessa, le controparti si siano già costituite. Precisamente, ai fini della declaratoria di estinzione, l’accettazione della rinuncia agli atti è richiesta soltanto quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita e questa abbia interesse alla prosecuzione del giudizio. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

L’interesse alla prosecuzione del giudizio previsto dall’art. 306, 1° comma, codice procedura civile, essendo correlato alla domanda in concreto proposta dalla parte convenuta, presuppone, evidentemente, la sua effettiva costituzione in giudizio e, dunque, si rende del tutto indifferente la circostanza che la rinuncia sia intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la rituale e tempestiva costituzione del convenuto, dal momento che la legge dà rilievo al fatto negativo della mancata costituzione (cfr. in tal senso: Cass. civile 10 dicembre 1996 n. 10978). (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)


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