Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21826 - pubb. 11/01/2019

Fallimento dell’appaltatore e natura di debito di valore del committente

Cassazione civile, sez. I, 22 Giugno 1982, n. 3778. Est. Scanzano.


Appalto - Responsabilità - Del committente - Nei confronti dell'appaltatore - Inadempimento del contratto - Danno - Risarcimento dovuto all'appaltatore - Svalutazione monetaria - Adeguamento - Necessità - Sopravvenuto - Fallimento del creditore - Irrilevanza



L'Obbligo del committente di risarcire l'appaltatore del danno derivante da inadempimento del contratto, integrando un debito di valore, è soggetto ad adeguamento, per effetto di intervenuta svalutazione monetaria, anche quando il risarcimento vada determinato in relazione a somme sborsate o non incassate dallo appaltatore medesimo. Tale principio non trova deroga per il caso in cui sopravvenga il fallimento del creditore, il quale può spiegare rilievo sulla sorte del rapporto contrattuale ancora pendente (art. 81 della legge fallimentare), ma non interferisce sulla consistenza e sull'Esercizio dei diritti già acquistati. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato