Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21811 - pubb. 07/06/2019

Sull'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo

Cassazione civile, sez. III, 09 Maggio 2019, n. 12239. Est. Porreca.


Prescrizione e decadenza – Procedimento esecutivo – Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento – Chiusura del procedimento esecutivo per inerzia del creditore procedente – Esclusione dell’effetto interruttivo permanente



In tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'introduzione del processo esecutivo si conserva, agli effetti dell'art. 2945 c.p.c., comma 2, quando la chiusura della procedura coattiva consista nel raggiungimento dello scopo della stessa ovvero, alternativamente, il suddetto scopo non sia raggiunto ma la chiusura del procedimento sia determinata da una condotta non ascrivibile al creditore procedente, mentre, in ipotesi opposta a quest'ultima, a norma dell'art. 2945 c.p.c., comma 3, l'effetto stesso resterà istantaneo. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Giuseppe Caramia - giuseppe@caramiasantamato.it


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