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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21807 - pubb. 06/06/2019.

Responsabilità disciplinare dei magistrati e limiti del sindacato della Corte di cassazione


Cassazione Sez. Un. Civili, 19 Marzo 2019, n. 7691. Est. Roberta Crucitti.

Disciplina della magistratura - Procedimento disciplinare - In genere - Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM - Contenuto - Conseguenze - Fattispecie


In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Sezione disciplinare del CSM è limitato al controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché è estraneo al sindacato di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali, pur dopo la modifica dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. introdotta dalla l. n. 46 del 2006. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza disciplinare che, in sede di giudizio di rinvio, aveva respinto l'istanza di revoca o modifica della misura cautelare del trasferimento d'ufficio per assenza di elementi di novità del fatto sul quale tale richiesta si fondava, costituito da una sentenza penale di assoluzione per condotte che il giudice disciplinare aveva ritenuto, con motivazione congrua, logica e sufficiente, di portata più ristretta rispetto a quelle oggetto di incolpazione disciplinare). (massima ufficiale)