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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21786 - pubb. 11/01/2019.

Fallimento dell'appaltatore e decadenza della garanzia fideiussoria ex art. 1957


Cassazione civile, sez. I, 24 Gennaio 1986, n. 466. Est. Vercellone.

Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale - Decadenza - Termine relativo - Fidejussione prestata per un debito di fare - A favore di appaltatore - Fallimento dell'appaltatore - Decorrenza del termine


Qualora la fidejussione garantisca un debito di "facere", quale quello dell'appaltatore, e si traduca quindi nell'impegno di far fronte al risarcimento che sia dovuto a norma dell'art. 1218 cod. civ. ed alla restituzione della controprestazione già pagata, il sopravvenuto fallimento dell'appaltatore medesimo, e la conseguente risoluzione del rapporto secondo la previsione dell'art. 81 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, segnano la definitività dello inadempimento ed il momento a partire dal quale l'appaltante può avanzare le sue richieste contro il debitore, e, pertanto, anche il giorno in cui inizia a decorrere il termine fissato a pena di decadenza della garanzia fidejussoria dall'art. 1957 cod. civ., restando irrilevante che alla suddetta data non sia ancora quantificata l'indicata obbligazione sostitutiva. (massima ufficiale)

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