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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21785 - pubb. 11/01/2019.

Crediti dell'appaltatore sorti prima dell’amministrazione straordinaria


Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 1993. Est. Catalano.

Amministrazione straordinaria ex legge n. 95 del 1979 - Apertura nei confronti del committente - Crediti dell'appaltatore sorti anteriormente - Deduzione nella procedura di formazione dello stato passivo dinanzi al commissario straordinario - Necessità - Pagamento diretto da parte del commissario straordinario - Inammissibilità


Nella procedura concorsuale di amministrazione straordinaria (legge 3 aprile 1979 n. 95) a carico del committente, i crediti dell'appaltatore, sorti prima del provvedimento di apertura del procedimento, ancorché inerenti ad un contratto di appalto nel quale il commissario sia subentrato, devono essere fatti valere attraverso la procedura di formazione dello stato passivo dinanzi al commissario straordinario, essendo preclusa la possibilità di un loro soddisfacimento mediante pagamento diretto da parte di tale organo fuori da piani di riparto. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente
" Antonio SENSALE Consigliere
" Giuseppe BORRÈ "
" Rosario DE MUSIS "
" Antonio CATALANO Rel. "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

GIANETTI S.P.A. in Amministrazione straordinaria, in persona del Commissario in carica, con sede in Torino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Sabotino, 45, c-o l'avv. A. M. che la rappresenta e difende con l'avv. U. G., giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

CORPO DI VIGILANZA per la PROVINCIA di MILANO S.r.l., in persona dell'amministratore unico in carica, corrente in Milano, elettivamente domiciliato in Roma, Via Nizza, 45, c-o l'avv. F. C. C. che lo rappresenta e difende con l'avv. F. M. D., giusta delega in calce al controricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 589 della Corte d'Appello di Torino del 9.6.89. È presente per il resistente l'avv. C. C. che chiede il rigetto del ricorso.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.5.1992 dal Cons. Dr. Catalano.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Renato Golia che conclude per l'accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Gianetti in amministrazione straordinaria convenne innanzi il tribunale di Torino la s.r.l. Corpo di Vigilanza per la Provincia di Milano ed esponendo che il precedente commissario aveva pagato nel corso della procedura cinque fatture per la complessiva somma di L.. 52.117.100, a fronte di prestazioni effettuate anteriormente alla apertura della procedura, chiese la restituzione di quanto erogato sul presupposto che i crediti in questione avrebbero dovuto essere insinuati nel passivo sicché non era conforme a legge l'avvenuto soddisfacimento nel modo anzidetto, per di più attuato senza le prescritte autorizzazioni.
La società convenuta costituendosi in giudizio dedusse che i pagamenti si riferivano al servizio di piantonamento degli stabilimenti mediante una guardia fissa cui essa istante aveva provveduto dal 1 giugno 1981 al settembre 1983 senza interruzione;
poiché talune fatture non erano state tempestivamente saldate, intervenuta l'amministrazione straordinaria, il commissario dell'epoca, sulla base di un accordo transattivo, aveva soddisfatto il debito nell'arco di sei mesi. Tali pagamenti, secondo la società, erano da considerare pienamente legittimi, e anzi doverosi, ai sensi degli artt. 2 VI comma del D.L. 30 gennaio 1979, n. 26 e 35 della legge fallimentare, senza necessità di autorizzazione, essendo il loro valore a L.. 2.000.000.000.
In via riconvenzionale la convenuta chiese la condanna dell'attrice al pagamento dell'ulteriore somma di L.. 28.168.659, oltre accessori, con riferimento ad altre due fatture rimaste insolute.
L'adito tribunale accolse la domanda principale sul rilievo che il credito era sorto anteriormente all'inizio della procedura di amministrazione straordinaria, pertanto il suo soddisfacimento avrebbe potuto avere luogo attraverso l'insinuazione nel passivo;
era, quindi, da reputare privo di causa il pagamento eseguito al di fuori delle forme concorsuali. Nè poteva ritenersi che nel contratto in corso, da ricondurre allo schema giuridico dell'appalto, vi fosse stato il subentro dell'amministrazione con conseguente riconoscimento della prededucibilità del credito poiché non risultava che vi fosse stata al riguardo l'autorizzazione dell'autorità amministrativa di vigilanza.
Quanto alla domanda riconvenzionale, indipendentemente dal rilievo per il quale sul punto non vi era stata accettazione del contraddittorio, il suo rigetto discendeva dalla considerazione per la quale il legittimo pagamento di un credito da parte dell'amministrazione straordinaria non era eseguibile senza la predisposizione del progetto di riparto delle somme disponibili approvato dall'organo di vigilanza.
Sul gravame principale della s.r.l. Corpo di Vigilanza della Provincia di Milano e su quello incidentale della società Gianetti, la corte territoriale di Torino, in parziale riforma della decisione impugnata, ha respinto la domanda di restituzione della somma formulata dalla società Gianetti, così statuendo sulle questioni che formano oggetto dell'attuale giudizio.
Il contratto in questione, indubbiamente riconducibile alla figura dell'appalto di servizi, stipulato in epoca antecedente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, era poi proseguito, senza soluzione di continuità come si rilevava univocamente dai dati emergenti dal processo e pertanto, vertendosi in tema di rapporto in corso di esecuzione trovava applicazione l'art. 81 della legge fallimentare, in virtù del disposto dell'art. 201 della medesima legge, richiamato dall'art. 1, ultimo comma del decreto legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95.
Era certamente rispondente alla realtà processuale la circostanza che il subentro dell'amministrazione straordinaria nel detto rapporto aveva avuto luogo senza l'osservanza delle forme stabilite dalla legge, tuttavia, la legittimazione a fare valere l'annullabilità di siffatta situazione apparteneva soltanto al commissario il quale, invece, con il pagamento delle somme recate dalle fatture inerenti ai crediti sorti anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, aveva tacitamente convalidato il contratto, sicché gli eseguiti pagamenti erano da considerare pienamente legittimi. La difficoltà delle questioni trattate imponeva di compensare integralmente le spese del giudizio.
Ricorre per cassazione la Gianetti s.p.a. in amministrazione straordinaria in persona del commissario straordinario, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso illustrato da memoriali il Corpo di Vigilanza per la provincia di Milano s.r.l. che ha presentato osservazioni scritte ai sensi dell'art. 379 III comma c.p.c..

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, imperniato sulla violazione degli artt. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, 201, 111, 51 ss., della legge fallimentare, 2033, 1444 c.c. il ricorrente, ripercorrendo le cadenze
argomentative della decisione conclusiva del giudizio di primo grado, lamenta che la corte di appello non ha considerato che l'oggetto della controversia consisteva nel diritto dell'amministrazione straordinaria alla restituzione delle somme illegittimamente versate alla società intimata a titolo di prestazioni eseguite prima dell'apertura della procedura concorsuale. Tali crediti, invero, erano da insinuare nel passivo di questa e soltanto in tal modo sarebbe stato giuridicamente possibile il loro soddisfacimento, risultava perciò illegittimo il pagamento effettuato prima del deposito dello stato passivo e senza le prescritte autorizzazioni, e ciò anche nella ritenuta ipotesi che nella specie vi fosse stato il subentro nel contratto di appalto.
Neppure rileva secondo l'istante, il richiamo dell'art. 1444 c.c. della cui applicazione non può mai conseguire l'elusione della fondamentale regola della legge fallimentare circa la parità di trattamento dei creditori. Inoltre i crediti in questione pur se ritenuti prededucibili, secondo l'erronea prospettiva nella quale sembra muoversi la decisione impugnata, avrebbero dovuto essere pagati secondo le forme previste dall'art. 111 ult. comma della legge fallimentare.
Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione degli artt. 1 della legge 95-1979, 195, 237, 201, 81, 35 della legge fallimentare, 1444 e 1425 c.c., il ricorrente pone in evidenza che il subentro nel contratto che il giudice del merito ha ritenuto essersi "di fatto" verificato, è invalido stante la violazione dell'art. 81 della legge fallimentare e non può essere considerato come tacitamente convalidato attraverso i detti pagamenti eseguiti dal commissario, essendo questi ultimi a loro volta invalidi siccome posti in essere in violazione di norme inderogabili. Le censure, che vanno congiuntamente esaminate in quanto strettamente connesse, meritano accoglimento sulla base delle considerazioni che seguono.
Il dato di fatto incontestabilmente acquisito al processo è costituito dalla prosecuzione, dopo l'apertura del procedimento di amministrazione straordinaria, del contratto di appalto stipulato tra le parti prima della sottoposizione alla procedura concorsuale della società resistente. Univoca in tal senso è l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella quale si dà atto di tale prosecuzione, senza soluzione di continuità; e trattandosi di contratto strettamente inerente all'esercizio dell'attività, per esso non vi era necessità di specifica autorizzazione, essendo questa implicita nel provvedimento con il quale è stata disposta la predetta continuazione (Cass. 7 maggio 1991, n. 5630). Tale contratto, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 della legge 3 aprile 1979, n. 95, all'art. 201 della legge fallimentare, è sottoposto alla norma di cui all'art. 81 di questa legge, per la quale il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, non dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di venti giorni dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie. Si tratta di stabilire in quale direzione si spiegano gli effetti del subingresso, nel caso di sottoposizione a procedura concorsuale del committente, rispetto ai criteri dell'appaltatore per prestazioni eseguite prima dell'apertura del procedimento.
Il giudice del merito ha affermato la piena legittimità dei pagamenti eseguiti dal commissario in favore dell'appaltatore, postulando in tal modo la giuridica possibilità della immediata riscossione dei crediti sorti in suo favore anteriormente all'apertura della procedura per effetto automatico del subingresso nel contratto e senza necessità di sottoporli al procedimento di verificazione, ma siffatta impostazione non può essere condivisa. Ed invero il ricorso a modalità di soddisfacimento delle pretese creditorie vantate nei confronti del fallimento al di fuori di detto procedimento deve ritenersi ammissibile con esclusivo riferimento al c.d. debiti di massa sorti nel corso della procedura fallimentare e derivanti da atti compiuti dall'amministrazione fallimentare 8 (Cass.10 agosto 1966, n. 2174).
Ciò in quanto questi crediti sono dotati di un sufficiente grado di certezza siccome assunti dagli organi della procedura sotto la direzione del giudice delegato, e sono conseguentemente esenti dal procedimento di verificazione, a differenza dei crediti anteriori alla dichiarazione di fallimento, sorti in base ai rapporti tra il debitore, poi fallito, ed i terzi e privi, quindi del coefficiente di certezza di cui si è detto: riguardo ad essi è necessaria la verifica per l'accertamento all'an e al quantum nonché di presupposti della invocata prededucibilità.
Per quanto riguarda la procedura di amministrazione straordinaria, e limitando il discorso alla questione oggetto dell'attuale giudizio il quale riguarda crediti venuti in essere prima del provvedimento di apertura del procedimento, è di tutta evidenza la inattendibilità, sul piano giuridico, della soluzione adottata dalla corte del merito. Posto, invero, che secondo l'ult. comma dell'art.1 della legge 3 aprile 1979, n. 95 il provvedimento in questione è equiparato a tutti gli effetti, al decreto che ordina la liquidazione coatta amministrativa, da ciò consegue, in virtù dei cennati richiami normativi, che il credito della ricorrente doveva essere fatto valere attraverso la procedura di formazione dello stato passivo dinanzi al commissario straordinario, essendo del tutto preclusa la possibilità del suo soddisfacimento mediante pagamento diretto da parte di tale organo fuori da piani di riparto.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta il rigetto dell'appello incidentale con il quale era stato dedotta la illegittimità, anche per vizio di motivazione, della decisione di primo grado relativamente alla statuizione di compensazione delle spese giudiziali.
La doglianza va accolta poiché la corte di appello, nel disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello, non si è data carico della questione relativa al giudizio di primo grado sollevata con l'appello incidentale.
In accoglimento del ricorso, si impone, quindi la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di appello di Torino il quale si uniformerà al principio per il quale i crediti dell'appaltatore sorti anteriormente all'apertura del procedimento di amministrazione straordinaria ed inerenti ad un contratto di appalto nel quale contratti sia subentrato il commissario, debbono farsi valere esclusivamente attraverso la procedura amministrativa di formazione dello stato passivo dinanzi al commissario straordinario.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso in Roma addì 5 maggio 1992.