ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21783 - pubb. 11/01/2019.

Scioglimento del contratto di appalto e improseguibilità delle azioni


Cassazione civile, sez. I, 25 Novembre 1998. Est. Nappi.

Fallimento - Effetti - Sui rapporti preesistenti - Appalto - Esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto da parte del curatore - Conseguenze - Azione di adempimento del contratto e di risarcimento dei danni da ritardo proposta dal committente prima del fallimento - Improseguibilità


In tema di fallimento, qualora il committente abbia introdotto, prima della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, domanda per l'esecuzione del contratto d'appalto stipulato con quest'ultimo e per il risarcimento dei danni derivatigli dal ritardo nell'adempimento, l'esercizio, da parte del curatore, della facoltà di sciogliersi dal contratto rende improseguibili le azioni di adempimento e di danni così proposte. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

L. G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NOVENIO BUCCHI 7, presso l'avvocato F. C., che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio L. C. di Palermo rep. n. 63697 del 25.6.1998;

- ricorrente -

contro

G. G., elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G. D., giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE C. F. Srl;

- intimato -

avverso la sentenza n. 186/95 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata l'08/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/98 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato C., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione notificato il 12 ottobre 1983 G. G., imprenditore edile, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo G. L. e ne chiese la condanna al pagamento delle opere realizzate nell'alloggio di sua proprietà in esecuzione di un contratto d'appalto stipulato con scrittura privata del 14 giugno 1982, lamentando che la convenuta non gli aveva versato neppure l'acconto relativo al primo stato di avanzamento dei lavori.
Costituitasi in giudizio, G. L. eccepì che l'attore era stato per primo inadempiente, perché con la stessa scrittura privata si era impegnato, quale legale rappresentante della srl Immobiliare C. F., a eseguire ulteriori opere in altro alloggio di sua proprietà sottostante al primo, ma entrambi i lavori erano rimasti incompleti. Chiese, pertanto, l'integrazione del contraddittorio nei confronti della srl Immobiliare C. F. e, con domanda riconvenzionale, la condanna solidale dell'attore e della società all'esecuzione dei lavori e al risarcimento dei danni. Espletata una consulenza tecnica, il tribunale, con ordinanza del 23 ottobre 1987, dispose la chiamata in causa della srl Immobiliare C. F., peraltro già dichiarata fallita il 26 ottobre 1986;
e, con successiva sentenza del 28 settembre 1991, condannò G. G. e il curatore del fallimento della società all'esatto adempimento del contratto d'appalto e al risarcimento dei danni in favore di G. L..
La decisione, impugnata da G. e dalla curatela del fallimento della srl Immobiliare C. F., fu peraltro riformata dalla Corte d'appello di Palermo, che dichiarò improponibili contro il fallimento le domande riconvenzionali della convenuta e dichiarò il contratto dedotto in giudizio risolto per inadempimento di G. L., condannandola genericamente, con sentenza non definitiva, al pagamento in favore di G. del valore delle opere da costui personalmente realizzate. Rilevarono i giudici d'appello:
a) a parte ogni considerazione sull'ammissibilità della condanna del fallimento all'adempimento di un'obbligazione non pecuniaria, le domande proposte da G. L. nei confronti del fallimento vanno dichiarate improponibili, in accoglimento dell'eccezione sostanzialmente formulata in appello dal curatore fallimentare allorché ha rilevato che la sentenza di condanna richiesta in via riconvenzionale dalla convenuta risulterebbe ineseguibile nei confronti del fallimento, giacché, a norma degli art. 92 e seguenti l. fall., i crediti verso il fallito non possono essere fatti valere in sede diversa da quella fallimentare;
b) contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, non v'è alcun collegamento funzionale tra i due contratti d'appalto stipulati da G. L. con G. G. e con la srl Immobiliare C. F., perché nella scrittura privata le parti, dopo aver precisato che erano stati definiti tutti i conteggi relativi al contratto d'appalto stipulato con la società, disciplinarono dettagliatamente modalità e termini d'esecuzione solo delle opere commesse personalmente a G., pur collegando il versamento del saldo di queste opere all'unico termine previsto per la consegna di entrambi gli alloggi; sicché, avendo le parti manifestato l'intenzione di tenere separati i due contratti, salvo per quanto riguardava il pagamento del saldo di uno dei due, l'inadempimento della srl Immobiliare C. F. non giustificò il rifiuto di G. L. di adempiere al contratto stipulato con G. G. già dal primo dei tre previsti stati di avanzamento dei lavori, che comunque erano proseguiti.
Contro la sentenza d'appello ricorre per cassazione G. L., che ha proposto tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso G. G..

 

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, contrariamente a quanto i giudici d'appello
affermano, la curatela fallimentare non ha mai eccepito l'improponibilità delle domande riconvenzionali della ricorrente. Il curatore rilevò certamente che nei confronti del fallimento poteva essere pronunciata solo una sentenza di accertamento del credito vantato da G. L., ma questo rilievo atteneva a un connotato indiscusso della controversia, avendo inteso la convenuta richiedere appunto una sentenza di accertamento del proprio credito, da far valere nei confronti della società fallita al momento di un suo eventuale ritorno in bonis. Sicché, avendo erroneamente interpretato l'eccezione della curatela, i giudici d'appello pronunciarono la propria sentenza extra petita. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 43, 93 e 95, comma 3, l. fall., sostenendo che, secondo una consolidata giurisprudenza, la dichiarazione di fallimento non impedisce al creditore di far valere le proprie pretese al di fuori della procedura concorsuale, allo scopo di munirsi di un titolo idoneo per quando il fallimento sarà chiuso.
Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 1362 c.c. e contraddittorietà della motivazione nell'interpretazione dei
contratti intercorsi tra le parti, sostenendo che illogicamente la corte d'appello ha escluso un collegamento funzionale tra di essi, pur avendo riconosciuto che il contratto stipulato con la srl Immobiliare C. F. fu il motivo determinante della stipulazione del secondo contratto con G., in quanto entrambi i contratti avevano per oggetto un'unità immobiliare unica, costituita da due appartamenti collegati da una scala interna. D'altro canto, se, come riconoscono i giudici d'appello, era unica la data di ultimazione dei lavori, necessariamente unitaria doveva essere la considerazione dei rapporti intercorsi dalle parti, secondo quanto manifestato anche dalla lettera della scrittura privata che li documentava. La corte d'appello, invece, ha eluso il dato letterale della scrittura, dal quale risultava che tutti i patti stipulati erano da considerarsi essenziali ai fini dell'adempimento del contratto, e si è posta alla ricerca di una presunta intenzione dei contraenti, in violazione del preciso canone ermeneutico prescritto dall'art. 1362 c.c. Infine i giudici del merito hanno erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse rispettato i termini di pagamento dei pattuiti stati di avanzamento dei lavori, senza considerare che dalla consulenza d'ufficio risulta l'incompletenzza dei lavori a oltre un anno di distanza dalla scadenza del termine di consegna.
3. Quanto ai primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, occorre premettere che, secondo una consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 81 l. fall., il fallimento dell'appaltatore, salva la facoltà del curatore di subentrare eccezionalmente nel rapporto, determina di regola lo scioglimento del contratto d'appalto, senza diritto del committente al risarcimento dei danni, se, pur essendosi l'appaltatore già reso inadempiente ai suoi obblighi, il committente non abbia prima del fallimento proposto domanda giudiziale di risoluzione del contratto (Cass., sez. I, 6 febbraio 1970, n. 251, m. 345086, Cass., sez. I, 22 ottobre 1970, n. 2105, m. 348221, Cass., sez. I, 29 maggio 1980, n. 3529, m. 407369). Nel caso in esame, prima della dichiarazione del fallimento della srl Immobiliare C. F., G. L. aveva proposto domanda per l'esecuzione del contratto d'appalto stipulato con la società e per il risarcimento dei danni derivatile dal ritardo nell'adempimento. Nè v'era alcun dubbio sull'intenzione del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto, perché, come riconosce la stessa ricorrente, egli aveva eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda intesa a ottenerne l'esecuzione. Ne consegue che, verificatosi lo scioglimento del contratto per effetto del fallimento della società, risultavano prive di fondamento entrambe le domande di G. L., sia quella di esecuzione del contratto sia quella di risarcimento dei danni.
D'altro canto, l'automatico scioglimento del contratto d'appalto è pevisto come un effetto di diritto sostanziale della dichiarazione di fallimento; e, quindi, deve ritenersi destinato a perdurare anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, se non interviene una nuova convenzione tra le parti, perché non sarebbe possibile un'altrettanto automatica reviviscenza del contratto originario, di cui risultano ormai superati almeno tempi e modalità di esecuzione. È in tal senso, del resto, l'interpretazione dell'art. 72 l. fall. proposta da questa Corte con riferimento al contratto di vendita, che si scioglie per effetto di una scelta del curatore fallimentare (Cass., sez.I, 14 febbraio 1966, n. 436, m. 320866, Cass., sez. I, 22 giugno 1967, n. 1476, m.328163, Cass., sez.I,13 giugno 1969,n. 2086,m. 341362); a maggior ragione altrettanto deve ritenersi con riferimento al contratto d'appalto, il cui automatico scioglimento può essere solo impedito, a determinate eccezionali condizioni, dall'opzione del curatore. Essendo perciò inesistente il diritto dedotto in giudizio, le domande di G. L. erano improponibili anche ai fini di una sentenza di mero accertamento nei confronti della società fallita. E poiché l'inesistenza del diritto dedotto in giudizio è una condizione dell'azione il cui difetto può essere rilevato d'ufficio dal giudice, salvi gli effetti del giudicato (Cass., sez. III, 16 febbraio 1976, n. 507, m. 379164, Cass., sez. I, 27 aprile 1988, n. 3170, m. 458641), ne consegue che legittimamente la corte d'appello rilevò l'improponibilità della domanda di G. L., contestata anche nel merito dalla curatela fallimentare.
I due primi motivi del ricorso sono, pertanto, infondati. 4. Quanto al terzo motivo del ricorso, occorre premettere che, secondo una giurisprudenza indiscussa, "il principio inadimplenti non est adimplendum (art. 1460 c.c.) opera anche con riguardo a inadempienze inerenti a rapporti sostanzialmente diversi solo se le parti, nell'esercizio del loro potere di autonomia, abbiano dato luogo a distinti rapporti negoziali, contestuali o meno, i quali, pur caratterizzandosi ognuno in funzione della propria causa e conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, siano stati concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, sicché le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro, condizionandone la validità o l'efficacia" (Cass., sez. II, 5 giugno 1984, n. 3397, m. 435407, Cass., sez. III, 11 marzo 1981, n. 1389, m. 412027).
In realtà il collegamento contrattuale, che può risultare tipizzato legislativamente, come nella sublocazione, o può essere espressione dell'autonomia negoziale, è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, ciascuno dei quali, pur conservando una causa autonoma, è finalizzato ad un unico regolamento di interessi (Cass., sez. III, 27 aprile 1995, n. 4645, m. 492028). Con il collegamento negoziale volontario, quindi, si realizza un legame funzionale tra due o più negozi, contestuali o anche successivi, volto al conseguimento di un risultato e di un assetto di interessi che trascendono la funzione dei singoli negozi. Può accadere che contratti diversi siano stipulati tra le medesime parti per uno scopo comune; e in questo caso ciascuno dei negozi concorrenti o in sequenza produce gli effetti giuridici conformi alla sua destinazione, ma gli stessi, inoltre, nella loro sintesi e nella loro sequenza, sono produttivi di effetti giuridici ulteriori, che non coincidono con quelli dei negozi singolarmente considerati costituendo ciascuno uno strumento di integrazione della funzione economico-sociale che qualifica gli altri, ed il rapporto giuridico (ulteriore) che ne risulta ha nel collegamento dei negozi la sua fonte genetica e/o il suo regolamento funzionale (Cass., sez. III, 9 marzo 1984, n. 1641, m. 433717, Cass., sez. II, 15 dicembre 1984, n. 6586, m. 438138, Cass., sez. I, 18 gennaio 1988, n. 321, m. 456884). E può anche accedere, come nel caso in esame, che contratti aventi la medesima causa siano stipulati tra soggetti in parte diversi, ma in relazione a un interesse sostanzialmente unitario. In questo caso le cause omogenee dei contratti collegati convergono verso un risultato che di solito è unificabile in relazione a uno soltanto dei contraenti, quello che è parte in tutti i contratti. E tuttavia, benché sia stato talora negato (Cass., sez. II, 27 novembre 1997, n. 11932, m. 510462), deve ritenersi che un collegamento non meramente occasionale, ma funzionale e giuridicamente rilevante, possa sussistere anche tra negozi non stipulati tra gli stessi soggetti, purché risulti che tutte le parti lo abbiano voluto (Cass., sez. III, 14 aprile 1970, n. 1019, m. 346549, Cass., sez. I, 8 settembre 1970, n. 1358, m. 347088, Cass., sez. I, 12 dicembre 1995, n. 12733, m. 495037). Nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso, infatti, che, "perché possa configurarsi un collegamento di negozi in senso tecnico, che, come tale, imponga la considerazione unitaria della fattispecie, è necessario che ricorra sia un profilo oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, sia un profilo soggettivo, costituito dal comune intento delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il collegamento e il coordinamento di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, non essendo sufficiente che detto fine sia perseguito da una sola parte all'insaputa e senza la partecipazione dell'altra" (Cass., sez. I, 20 novembre 1992, n. 12401, m. 479642, Cass., sez. I, 4 settembre 1996, n. 8070, m. 499471, Cass., sez. II, 27 gennaio 1997, n. 827, m. 502070). Sicché l'accertamento dell'esistenza di un collegamento negoziale e della sua natura, attenendo all'interpretazione della volontà delle parti, rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se congruamente e correttamente motivato (Cass., sez. I, 9 aprile 1983, n. 2520, m. 427384, Cass., sez. II, 22 luglio 1960, n. 2090, m. 881943, Cass., sez. II, 5 agosto 1977, n. 3545, m. 387142, Cass., sez. II, 14 gennaio 1998, n. 271, m. 511540). Nel caso in esame i giudici d'appello ritennero che la genesi unitaria dei contratti stipulati da G. L. con G. G. e con la srl Immobiliare C. F. e la pur evidente convergenza temporale dei termini di consegna delle opere con essi distintamente appaltate non fossero sufficienti a configurare un'interdipendenza funzionale tra i due negozi. Esclusero, pertanto, che il ritardo nell'esecuzione di un contratto potesse giustificare il mancato pagamento del corrispettivo previsto per l'altro. E questa valutazione dei giudici del merito non è censurabile in sede di legittimità, perché è plausibile che la committente abbia ottenuto dai due diversi contraenti la stipulazione di termini di consegna idonei a garantirle l'utilizzabilità contemporanea dei due alloggi collegati, ma senza imporre quella interdipendenza funzionale tra i due contratti, che le sarebbe stata certamente assicurata, invece, dal pur possibile affidamento di entrambe le opere alla medesima impresa. È vero, infatti, che, come s'è detto, la diversità dei soggetti contraenti non esclude di per sè l'interdipendenza funzionale tra i contratti collegati. Ma è anche vero che l'intento delle parti di consentire a un tale collegamento è meno scontato e richiede una prova rigorosa, se non sia manifestato esplicitamente, quando contratti diretti al conseguimento di un risultato finale unitario siano stipulati da soggetti diversi. In questi casi, invero, è ben più probabile che l'unitarietà del risultato perseguito da uno soltanto dei contraenti operi come riconoscibile genesi programmatica dei contratti plurimi, ma senza determinare tra di essi un'interdipendenza funzionale tale che l'inadempimento a uno dei contratti possa giustificare il rifiuto di adempiere all'altro.
5. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Si giustifica la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Roma, 6 luglio 1998.
Depositata in Cancelleria il 25/11/1998.