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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21777 - pubb. 11/01/2019.

Associazione temporanea d'imprese e fallimento dell'impresa mandataria capogruppo


Cassazione civile, sez. I, 08 Maggio 2008, n. 11485. Est. Ceccherini.

Associazione temporanea di imprese - Fallimento della mandataria - Conseguenze - Facoltà di recesso dell'Amministrazione committente - Ricostituzione dell'associazione con altra impresa mandataria - Mancato esercizio della facoltà da parte delle mandanti - Effetti - Responsabilità per inadempimento - Esclusione - Fattispecie in tema di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto


In tema di associazione temporanea d'imprese, l'art. 23, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 584 detta una disciplina speciale per l'ipotesi del fallimento dell'impresa mandataria, attuando un regolamento bilanciato d'interessi tra l'Amministrazione committente, alla quale è riconosciuta la facoltà di recedere dal rapporto, e le imprese mandanti, alle quali è consentito di ricostituire l'associazione temporanea nominando mandataria una nuova impresa, se la stessa riscuota il gradimento della committente. Il mancato esercizio di tale facoltà da parte delle imprese mandanti non dà luogo peraltro a responsabilità nei confronti dell'Amministrazione committente, ferma restando la responsabilità per le opere già eseguite, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 584 cit. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto illecita la condotta dell'Amministrazione committente, che, dopo aver intimato all'impresa mandante di nominare una nuova impresa mandataria in luogo di quella fallita, aveva deliberato la risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento dell'appaltatore e l'esecuzione d'ufficio dei lavori in danno dello stesso). (massima ufficiale)

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