Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2177/2010p - pubb. 01/07/2007

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Cassazione Sez. Un. Civili, 22 Febbraio 2010, n. 4060. .


Società – Di capitali – Società per azioni – Scioglimento – Liquidazione – Liquidatori – Cancellazione della società – In genere – Art. 2495 cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 – Cancellazione dal registro delle imprese – Effetti - Estinzione immediata della società – Configurabilità – Efficacia retroattiva – Esclusione – Conseguenze – Società cancellate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003 – Estinzione – Decorrenza dal 1° gennaio 2004. (17/05/2010)



In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data. (fonte CED – Corte di Cassazione)

 


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