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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21753 - pubb. 30/05/2019.

Viola il canone della buona fede il creditore che non risponde alle sollecitazioni del datore del pegno e non si attiva per la liquidazione del bene


Cassazione civile, sez. I, 14 Maggio 2019. Est. Dolmetta.

Responsabilità patrimoniale – Cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale – Pegno – Vendita anticipata – Dovere del creditore di cooperazione con il datore della cosa – Obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta in pegno ex art. 2790 cod. civ – Tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore del pegno – Rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia – Obbligo del creditore garantito di dare tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione del datore del pegno – Fattispecie in tema di pegno di titoli

Pegno – Pegno di titoli quotati – Custodia effettuata da soggetti qualificati da particolari qualità soggettive – Banche e intermediari finanziari – Dovere di conservazione del valore della cosa data in pegno – Diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c. – Concorso colposo del creditore di cui all’art. 1227 c.c.


Viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta in pegno ex art. 2790 cod. civ., il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo; del pari, è da ritenere contrario al canone di buona fede il comportamento del creditore garantito che non dia tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore del pegno, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui la garanzia pignoratizia sia costituita da strumenti finanziari quotati nel mercato regolamentato e la custodia del bene dato in garanzia sia effettuata da soggetti qualificati da particolari qualità soggettive (banche, intermediari finanziari ecc.), è alla diligenza professionale di cui all’art. 1176 c.c. che si deve far riferimento per valutare il rispetto da parte del creditore del canone di buona fede oggettiva.

Il comportamento del creditore pignoratizio che non si attivi per la conservazione del valore della cosa data in pegno con la diligenza richiesta dalla qualifica professionale che lo contraddistingue può, tenendo conto del comportamento dello stesso creditore come pure della natura del datore e di tutte le altre circostanze del caso concreto, integrare la fattispecie del concorso colposo del creditore di cui all’art. 1227 c.c. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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