Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21748 - pubb. 29/05/2019

Azione revocatoria ordinaria dell’atto di destinazione per i bisogni della famiglia

Tribunale Cuneo, 19 Marzo 2019. Est. Biasci.


Azione revocatoria – Requisiti – Costituzione del fondo patrimoniale – Fallimento del coniuge e beni non compresi nel fallimento ex art. 46 l.f. – Interruzione del processo ex art. 43 l.f.



Ai fini dell’azione revocatoria la qualità di creditore deve essere intesa in senso ampio, e ciò deriva dallo stesso tenore letterale dell’art. 2901 c.c. il quale specifica che la legittimazione spetta al creditore a termine o a condizione. Anche il credito litigioso è idoneo a determinare l’insorgenza di tale qualità e, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, è sufficiente una semplice aspettativa che non si riveli prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata, in coerenza con la sua funzione di conservazione della garanzia generica, spettante ai creditori, sul patrimonio del debitore.

Per l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. degli atti successivi al sorgere del credito non è necessaria l’intenzione di nuocere ai creditori, ma è sufficiente la consapevolezza in capo al debitore, cui è equiparabile la conoscibilità, che in conseguenza dell’atto di disposizione possa diminuire il proprio patrimonio, senza che rilevi la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione.

Quanto alla pregiudizialità dell’atto ai fini dell’accoglimento della domanda di inefficacia, l’eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa, quale quella conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili. Tale rilevanza qualitativa e quantitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni creditorie.

L’atto di costituzione di un fondo patrimoniale può essere assoggettato ad azione revocatoria anche in presenza figli minori, atteso che l’atto, benchè diretto a fronteggiare i bisogni della famiglia, non integra l’adempimento di un dovere giuridico.

Nell’azione revocatoria dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale, la legittimazione passiva compete ad entrambi i coniugi, anche quando uno solo di essi abbia destinato un bene di sua proprietà per far fronte ai bisogni della famiglia. Deve escludersi la natura di litisconsorti necessari in capo ai figli dei coniugi disponenti.

La costituzione di beni in fondo patrimoniale configura un negozio a titolo gratuito, non sussistendo mai alcuna contropartita o corrispondente attribuzione in favore del disponente. L’atto di destinazione implica la sottrazione del patrimonio (o di una sua frazione) alla regola della responsabilità patrimoniale generalizzata e globale ex art. 2740 c.c.

In caso di fallimento del coniuge disponente, i diritti conferiti nel fondo patrimoniale non sono assoggettati all’acquisizione della massa fallimentare, e sono pertanto esclusi dallo spossessamento. Ne deriva che non si realizza l’effetto estintivo del processo ex art. 43 L.F. (Marco Pellegrino) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Marco Pellegrino del Foro di Cuneo


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