Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21729 - pubb. 11/01/2019

Subentro del curatore, mancato pagamento dei canoni scaduti e compensazione con i miglioramenti apportati

Cassazione civile, sez. III, 05 Settembre 1977, n. 3881. Est. Caleca.


Locazione - Mancato recesso da parte del curatore - Obbligo di pagamento dei canoni - Omissione - Giudizio in sede ordinaria promosso dal locatore per il pagamento in questione - Deduzione da parte del curatore in compensazione ordinaria del credito per indennità per miglioramenti nonchè della compensazione prevista dall'art. 56 legge fallimentare - Inammissibilità



Nel giudizio in sede ordinaria promosso dai locatori di un immobile condotto dal fallito per il pagamento dei canoni scaduti - gravanti sulla massa del fallimento a norma dell'art 80 legge fall - il curatore fallimentare non può opporre in compensazione ordinaria il debito dei locatori per le indennità dovute ai termini dell'art 1592 cod civ a seguito dei miglioramenti apportati dal conduttore all'immobile, trattandosi di un debito incerto sia in ordine all'an che al quantum per non essersi verificata la prescritta riconsegna, e neppure invocare al riguardo la compensazione prevista dall'art 56 della legge fallimentare, applicandosi questa soltanto ai creditori del fallito per i loro rispettivi debiti nei confronti di quest'ultimo. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato