Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21717 - pubb. 11/01/2019

Mancato pagamento dei canoni da parte del curatore e risoluzione del contratto per morosità

Cassazione civile, sez. III, 27 Novembre 1990, n. 11397. Est. Papa.


Locazione - Canone - Pagamento - Obbligo della massa dei creditori - Inadempimento - Risoluzione del contratto per morosità



In caso di fallimento del conduttore il curatore subentra nella locazione (se non intenda recederne ex art. 80, secondo comma, legge fallimentare) ed il debito di pagare i canoni fa capo alla massa dei creditori, quale corrispettivo della res locata, con la conseguenza che il mancato pagamento dei canoni da parte del curatore produce la risoluzione del contratto per morosità, che si riverbera direttamente sul fallito tornato in bonis dopo la chiusura del fallimento. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giovanni MEO Presidente
" Ubaldo FRANCABANDERA Consigliere
" Aldo PAPA Rel. "
" Lorenzo PITTÀ "
" Francesco SOMMELLA "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

FALLIMENTO S.R.L. MONDIALTUR, in persona del suo curatore M. C. - con sede in Roma, Viale x - elett. dom., in Roma Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell'avv. G. B. C. che lo rapp. e difende per delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

A. C. - res. in Roma - elett. dom. in Roma, Via x, presso lo studio dell'avv. R. D. che lo rapp. e difende per delega in calce al controricorso.

Controricorrente

Visto il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell'8.6-25.10.83 (R.G. 27599-82);
Udito il Cons. Rel. dott. A. Papa nella pubblica udienza del 28.4.1989;
Sentito l'avv. R. D.;
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. dott. A. Leo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 3 agosto 1982 il Fallimento della soc. a resp. lim Mondialtur impugnava il provvedimento di convalida di sfratto per morosità emesso dal Pretore di Roma, su istanza di A. C., locatari dei locali già dalla società condotti in locazione, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità e l'inefficacia in quanto emesso allorché il processo era stato interrotto. A sostegno dell'impugnazione adduceva che, alla prima udienza, il Pretore aveva concesso il termine di grazia fino al 21-6-82, il 17-6-82 la società era fallita e, nonostante l'avvenuta dichiarazione all'udienza del 7-7-82, lo stesso giudice aveva convalidato lo sfratto.
L'A., costituitosi, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del gravame e, nel merito, la sua infondatezza, ed il Tribunale di Roma, con sentenza 8 giugno 25 ottobre 1983, dichiarava la nullità dell'ordinanza di convalida e la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice, che condannava al rilascio dell'immobile locato.
Osservava il giudice d'appello che la comunicazione in udienza dell'avvenuta declaratoria del fallimento della conduttrice avrebbe dovuto indurre il Pretore ad interrompere il giudizio, cosicché la pronunciata convalida era nulla per violazione del principio del contraddittorio.
Doveva, comunque, dichiararsi la risoluzione della locazione, perché attenendo ad un immobile non abitativo, non era allo stesso applicabile l'art. 55 della legge 392-78 (e, comunque, il termine di grazia era già scaduto prima dell'interruzione del giudizio). Considerato che non vi era in atti la documentazione relativa al tardivo pagamento dei canoni e tenuta presente la rilevante morosità all'atto dell'intimazione dello sfratto, e del suo protrarsi nel tempo, era configurabile un inadempimento grave e colpevole che leggitimava la risoluzione del contratto.
Avverso la sentenza del Tribunale il Fallimento della società Mondialtur ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L'A. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, sostiene che bene avrebbe il Tribunale dichiarato la nullità dell'ordinanza di convalida dello sfratto, avendo la fallita perso la capacità di stare in giudizio, ma poi non aveva considerato che l'intervenuta dichiarazione di fallimento aveva privato la società del poter di eseguire le prestazioni dovute e ciò avrebbe dovuto essere considerato causa di esonero dalla responsabilità per inadempimento e ritardato adempimento nel termine di grazia.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sent. 795 del 9-2-1981; sent. n. 3770 del 22 ottobre 1976), in caso di fallimento del conduttore, il curatore subentra nella locazione (se non intende recederne ex art. 80, 2 comma, R.D. n. 267 del 1942), ed il debito di pagare i canoni da capo alla massa dei
creditori, quale corrispettivo della res locata, e non al fallito. Il mancato pagamento dei canoni produce la risoluzione del contratto per morosità, non valendo la mancanza di denaro ad escludere la colpevolezza dell'inadempimento, e tale effetto negativo della condotta omissiva del curatore si riverserebbero direttamente sul fallito, tornato in bonis dopo la chiusura del fallimento. Correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante, ai fini della declaratoria di risoluzione del contratto, l'intervenuta dichiarazione di fallimento della conduttrice. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 55 della legge 392-79, in relazione ai principi sulla inadempienza contrattuale, sostiene che l'art. 55 della citata legge 392-78 sarebbe applicabile alle locazioni di immobili destinati ad uso non abitativo e, pertanto dovrebbe escludersi qualsiasi inadempimento grave e colpevole della società;
in questo detta norma consente di sanare il ritardo allo scopo di precludere la risoluzione contrattuale.
Anche tale motivo è infondato.
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani, come stabilita dal titolo secondo della legge 27-7-78, n. 392 -, la mancanza di qualsivoglia incompatibilità di ordine logico-concettuale tra la sanatoria della morosità come regolata dalle norme processuali dell'art. 55 e le locazioni non abitative come richiamate dalla norma di cui all'art. 74; la perentorietà di tale richiamo, senza riserve o limitazioni; la corrispondenza tra la lettera e la ratio della norma, escludono una interpretazione riduttiva dell'istituto della sanatoria della morosità, come descritto all'articolo 55; esse di conseguenza, è applicabile anche con riferimento alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, contrariamente a quanto i giudici di merito hanno opinato.
Tanto non vale però a inficiare la sentenza impugnata. Invero i giudici di appello, considerato che il termine concesso dal Pretore per sanare la morosità era scaduto, allorché si verifica l'interruzione del giudizio, e che di conseguenza nessuna ulteriore proroga di detto termine poteva essere concessa, hanno ritenuto che, per la permanenza di una situazione di rilevante morosità, sussisteva una mai cessata situazione di grave inadempimento che avrebbe dovuto portare a una pronuncia di risoluzione del contratto.
Il che integra una precisa valutazione ex art. 1455 cod. civ. sull'importanza dell'inadempimento, valutazione posta a base del giudizio di risoluzione adottata con la sentenza impugnata. Il ricorso, per quanto procede, va respinto.
Le spese di questo giudizio di cassazione vanno poste a carico del ricorrente in base al principio della soccombenza.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione in L. 21.200 oltre agli oneri liquidati in L. 800.000 (ottocentomila).
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della 3 sez. civile della Corte di cassazione, il 28 aprile 1989.