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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21716 - pubb. 11/01/2019.

Equo canone relativamente all'immobile in cui il fallito svolgeva la propria attività


Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 1990. Est. Favara.

Locazione - Fallimento del conduttore - Domanda di determinazione del canone proposta dal locatore dopo la dichiarazione del fallimento - Competenza


La domanda proposta dal locatore dopo la dichiarazione di fallimento del conduttore, al fine di ottenere la determinazione dell'equo canone relativamente all'immobile in cui il fallito svolgeva la propria attività d'impresa, spetta alla cognizione del tribunale fallimentare, a norma dell'art. 24 legge fall., per il periodo che va fino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, trattandosi di un credito concorsuale (da azionare con la domanda di ammissione al passivo ex art. 93 legge fall.), rispetto al quale la Competenza del tribunale fallimentare prevale, per la tutela del principio della concorsualità, sulla Competenza per materia del pretore ex art. 43 della legge 27 luglio 1978 n. 392. Per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, dopo che il curatore è subentrato nel rapporto di locazione, la domanda di Determinazione dell'equo canone rientra invece nella Competenza per materia del pretore, trattandosi di debito del fallimento, in ordine al quale non opera la suddetta deroga. ( V 2144/87, mass n 451370; ( V 3989/82, mass n 421945). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente
" Francesco FAVARA Rel. Consigliere
" Alessandro ANGARANO "
" Angelo GRIECO "
" Alfio FINOCCHIARO "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

FANO S.R.L., in persona dell'Amministrazione unico in carica, con sede in Vicenza, elett.te dom. in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avv. S. C., giusta delega in calce al ricorso.

Ricorrente

contro

FALL.TO DI A. L., in persona del Curatore Dott. V. P..

Intimato

Per regolamento di competenza, avverso la sentenza n. 130-89 del Pretore di Monza dell'8.2.1989;
Udita la relazione svolta dal Cons. Favara;
Lette le conclusioni scritte dal P.M. nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giovanni Lo Cascio con le quali si chiede la competenza del Tribunale fallimentare di Monza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 15 giugno 1988 la srl Fano chiedeva al Pretore di Monza di stabilire l'entità del canone dovuto dal curatore del fallimento di A. L. in dipendenza di un rapporto di locazione (di due capannoni industriali) intercorso con l'A. dal 27 luglio 1979 fino alla dichiarazione di fallimento (avvenuta il 30 giugno 1987) e proseguito dalla curatela fallimentare dopo la sentenza dichiarativa del fallimento. Precisava che era stato in precedenza anche intimato sfratto per morosità avverso il quale l'A. aveva proposto opposizione, tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Monza.
Il Pretore, con sentenza in data 3.2.1989, dichiarava la propria incompetenza a decidere sulla domanda proposta dalla s.r.l. Fano, per essere competente funzionalmente il tribunale fallimentare. Rilevava il Pretore che, pur essendo la controversia relativa alla determinazione dell'equo canone riservata alla competenza per materia del pretore (art. 45 Legge n. 392-1978), la competenza funzionale del tribunale ex art. 24 L. fall. prevale su ogni altro titolo di competenza, anche per materia. E ciò tanto per le azioni che trovano origine e fondamento nel fallimento, quanto per quelle che hanno comunque la capacità di incidere sulla pronuncia di fallimento rendendo possibili i fini istituzionali del processo stesso. Con atto del 29.3.1989 la srl Fano ha proposto regolamento di competenza, rilevando che nella specie era stata richiesta una pronuncia meramente dichiarativa in ordine all'equo canone, come tale inidonea ad incidere sulla procedura concorsuale o sul patrimonio del fallimento; inoltre, che la competenza del pretore per la determinazione dell'equo canone di locazione è ugualmente speciale ed anzi posteriore rispetto a quella prevista dalla legge fallimentare, della quale è da ritenersi, sul punto, abrogativa. La curatela fallimentare non ha svolto attività difensiva in questa fase. Il Procuratore Generale di questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del tribunale fallimentare di Monza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'istanza di regolamento è solo in parte fondata.
Secondo la giurisprudenza costante di questa S. Corte, richiamata anche dal procuratore Generale, devono considerarsi azioni derivanti dal fallimento ai sensi dell'art. 24 L. fall. non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissenso, ma anche quelle che per la sopravvenienza del fallimento sono sottoposte ad una disciplina speciale, come quelle concernenti le pretese creditorie verso il fallimento. La competenza del tribunale fallimentare va affermata anche quando si tratti di pronuncia dichiarativa, se l'effetto di questa è di dare riconoscimento a crediti nei confronti del fallito, destinato ad incidere nei confronti della massa, e determini perciò la necessità di un accertamento in sede di formazione dello stato passivo.
A fronte di tale specialità della legge fallimentare, anche la competenza per materia fondata su altre particolari ragioni, che hanno indotto il legislatore a concentrare determinate controversie dinanzi al medesimo giudice, è destinata a cedere, dovendosi ritenere preminente la tutela del principio della concorsualità che presidia la procedura fallimentare. E così in particolare, oltre che in materia (1) del pretore in tema di locazioni urbane (Cass. n. 3989-1985, in caso di domanda di cassazione della proroga legale e di rilascio intimata nei confronti del conduttore fallito), pur essendo la legge n. 392-78 posteriore a quella sul fallimento. Nel caso in esame, la domanda del locatore proposta dopo la dichiarazione di fallimento del conduttore, al fine di ottenere la determinazione, a partire dal 1979, dell'equo canone relativamente all'immobile in cui il fallito svolgeva la propria attività di impresa, dopo che era già stato intimato sfratto per morosità, costituiva un credito concorsuale per il periodo che va fino alla data della sentenza dichiarativa. Il credito del locatore era perciò soggetto all'accertamento in sede concorsuale e non poteva che essere azionato con la domanda di cui all'art. 93 l.d. 16.3.41 n. 267, in sede fallimentare, affinché il giudice delegato, sostituendosi al pretore competente per materia ai sensi della legge n. 392-1978, procedesse alla verifica in sede di formazione dello stato passivo del fallimento.
Diversamente è da ritenere invece per quanto riguarda il credito del locatore per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, dopo che il curatore è subentrato nel rapporto di locazione. Trattasi infatti, in caso di mancato recesso dal contratto da parte del curatore, di debito non più del fallito destinato a ripercuotersi sul passivo fallimentare in via di accertamento, sebbene di debito del fallimento. E la entità del canone di locazione, suscettibile di modifiche mentre è in atto il godimento dell'immobile da parte della curatela secondo le disposizioni della legge n. 392-78, può a questo punto essere rimessa nuovamente alla competenza per materia del pretore, non operando più la deroga a cui si è detto che è correlata alle sole esigenze concorsuali. Non può neppure seguirsi sul punto al requisitoria del P.G., il quale per affermare la perdurante competenza del giudice fallimentare si è richiamato al disposto dell'art. 80 capov. L. fall., qualificando come indennità di occupazione il compenso da liquidarsi al locatore dopo la dichiarazione di fallimento del conduttore. La disposizione richiamata infatti riguarda unicamente l'ipotesi del recesso operato dal curatore del fallimento dal contratto di locazione; e l'equo compenso, da determinarsi dal giudice delegato con le formalità previste dalla norma stessa, assolve una diversa funzione indennitaria per un periodo ormai chiuso e per un credito del locatore anch'esso definito, non suscettibile di incrementi. Va pertanto affermata al competenza del tribunale fallimentare nel senso dianzi precisato, per il periodo antecedente la dichiarazione di fallimento e quella del pretore per il periodo successivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte, pronunziando sul ricorso, dichiara la competenza del Tribunale fallimentare di Monza per la determinazione del canone di locazione maturato fino alla dichiarazione di fallimento e la competenza del Pretore di Monza per la determinazione del canone nel periodo successivo. Compensa le spese della presente fase. Roma, 9.3.1990.
1) di lavoro, la prevalenza delle competenze del tribunale fallimentare è stata ritenuta da questa Corte anche rispetto alle competenze per materia