Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21715 - pubb. 11/01/2019

Risoluzione per morosità del contratto di locazione, competenza

Cassazione civile, sez. I, 13 Febbraio 1991, n. 1500. Est. Lipari.


Fallimento - Immobile destinato all'esercizio dell'impresa del fallito - Contratto di locazione - Subentro del curatore - Risoluzione per morosità - Competenza - Esclusione



Non sono soggette alla vis actractiva del foro fallimentare le cause indipendenti nella loro genesi dall'instaurazione della procedura concorsuale, ancorché legate da un mero rapporto di occasionalità con il fallimento, quale la causa di risoluzione per morosità del contratto di locazione, riguardante l'immobile destinato all'esercizio dell'impresa del fallito, nel quale è subentrato il curatore del fallimento (non avvalsosi della facoltà di recesso di cui all'art. 80 legge fall.). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Italo BOLOGNA Presidente
" Nicola LIPARI Rel. Consigliere
" Pellegrino SENOFONTE "
" Angelo GRIECO "
" Mario CICALA "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

O. P. e B. E. in O., entrambi elettiv. dom.ti in Roma, Via x presso l'avv. C. D. che li rappres. e difende, unitamente all'Avv.to A. R., giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrenti

contro

FALLIMENTO D. A., in persona del curatore Dr. G. M.;
S.r.l. MICAELA.

Intimati

Per regolamento di competenza, avverso la sent. n. 285 del Pretore di Desio emessa il 21-10-1988. Udita la relaz. svolta dal Cons. Rel. N. Lipari.
Lette le conclusioni scritte dal Dr. G. Lo Cascio, Sostituto Procur. Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, con le quali si chiede che la Corte dichiari la competenza del Pretore di Desio, con le ulteriori eventuali statuizioni di legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 dicembre 1986 P. O. ed E. B., proprietari di un immobile locato ad A. D., convenivano in giudizio, davanti al Pretore di Desio il fallimento del suddetto D. A., in persona del curatore, chiedendo convalida di sfratto per morosità e la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore.
Essi rilevavano che il fallimento, pur essendo subentrato tacitamente nel contratto, non aveva mai formulato la richiesta di voler recedere dal medesimo; come espressamente previsto dall'art. 80 comma 2 legge fall. senza peraltro provvedere al pagamento del canone.
La curatela, costituitasi in giudizio, eccepiva la incompetenza del giudice adito, invocando quella del foro fallimentare (tribunale di Monza); deduceva inoltre il proprio difetto di legittimazione per aver i locatori accettato una nuova conduttrice.
Interveniva nel giudizio la srl MICAELA, assumendo di avere perfezionato un contrato relativo al suddetto immobile con decorrenza dal 1 gennaio 1986, chiedendo la reiezione della domanda di sfratto e l'accertamento della sussistenza dell'invocato contratto di locazione.
Con ordinanza emessa fuori udienza il 20 ottobre 1988 il pretore adito rigettava la richiesta di ordinanza di rilascio ed invitava le parti a formulare le conclusioni sulla eccepita eccezione di incompetenza, che accoglieva ai sensi dell'art. 24 L. Fall.. Contro la suddetta sentenza hanno presentato istanza per regolamento di competenza l'O. e la B., sostenendo che il pretore ha interpretato in modo errato l'art. 24 della legge fallimentare.
A fondamento della pronuncia il pretore laconicamente si richiama all'orientamento giurisprudenziale della Corte regolatrice, limitandosi peraltro a richiamare una sola decisione, la sentenza n. 3989 del 1982, che non appare pertinente, riguardando l'accertamento o meno della proroga di legge a favore dell'assuntore di concordato fallimentare (subentrato alla curatela relativamente a un contratto di locazione avente per oggetto anche la sede dell'impresa fallita. In tale occasione la Cassazione aveva ritenuto competente il tribunale fallimentare ex art. 24 cpc in quanto l'accertamento o meno del diritto alla proroga interferita sulla procedura concorsuale, mentre il caso in esame riflette l'ipotesi di mancata dichiarazione di recesso da parte del curatore ex art. 80 legge fall. ed una successiva morosità da parte del fallimento subentrante. Soggiungono i ricorrenti che, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nella sentenza impugnata, non si rinvengono decisioni del Supremo Collegio nel senso preteso; all'opposto la giurisprudenza può dirsi consolidata nel senso che la competenza del tribunale fallimentare deve ritenersi esclusa in ordine ai giudizi instaurati nei confronti del curatore ed aventi per oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione dell'immobile destinato all'impresa del fallito (cass. n. 4-72; 3881-87). Il Pubblico Ministero ha concluso la propria requisitoria scritta chiedendo che questa Corte di Cassazione dichiari la competenza del pretore di Desio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti sostengono che l'azione introdotta davanti al Pretore di Desio per la risoluzione del contratto di locazione nel quale era subentrato il curatore del fallimento ed avente per oggetto l'immobile destinato all'impresa del fallito non poteva essere ricondotto nell'ambito della vis del foro fallimentare (tribunale di Monza) ex art. 24 L. Fall. (R.d. 16 marzo 1942 n. 267). La tesi è giuridicamente fondata.
Il rapporto di locazione, salva la facoltà di recesso del curatore, ai sensi dell'art. 80 L. Fall., non subisce modificazioni o derivazioni dallo schema legale tipico per effetto della dichiarazione di fallimento, restando escluso che operi al riguardo la vis actractiva del foro fallimentare, trattandosi di azione che non deriva dal fallimento dovendosi ribadire che non sono soggette al foro fallimentare le accuse indipendenti nelle loro genesi dall'instaurazione della procedura fallimentare ancorché legate da un mero rapporto di occasionalità con il fallimento, come accade, appunto, rispetto alla causa di risoluzione del contratto di locazione nel quale è subentrato il curatore del fallimento riguardante l'immobile destinato all'esercizio della impresa del fallito.
In tale senso come esattamente messo in luce dai ricorrenti la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è univoca (cfr. Cass.2144-87; 3881-77, 4-72; 2344-59; 3027-58).
L'accoglimento del ricorso comporta la sopportazione dell'onere delle spese da parte della curatela fallimentare che proponendo l'eccezione di incompetenza ha comportato la necessità per gli attori di proporre il presente regolamento.
Al riguardo si provvede in dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte di cassazione I sez. Civile:
1) accoglie l'istanza, dichiarando la competenza del Pretore di Desio a conoscere della domanda proposta da P. O. ed E. B. con atto di citazione del 22-29 dicembre 1986 nei confronti del fallimento a A. D.;
2) Condanna il medesimo fallimento a rivalere delle spese del presente regolamento di competenza gli istanti;
3) liquida tali spese in complessive L. 731.000 di cui L. 700.000 per onorari di difesa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione Civile il 2 ottobre 1983.