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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21694 - pubb. 22/05/2019.

LCA bancaria: improcedibilità della domanda in sede ordinaria anche in caso di rinuncia alle richieste di condanna, restituzione e ripetizione


Tribunale di Vicenza, 30 Aprile 2019. Est. Picardi.

Liquidazione coatta amministrativa – Bancaria – Improcedibilità delle domande in sede ordinaria volte anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa – Rinuncia alle domande di condanna al risarcimento del danno, di restituzione e ripetizione – Irrilevanza


La domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, in quanto soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile e/o improcedibile ove proposta nelle forme della cognizione ordinaria e ciò anche nell’ipotesi in cui l’attore abbia in corso di giudizio rinunciato tanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno che a quella di restituzione e ripetizione.

Infatti, il petitum sostanziale a base di detta iniziativa non potrebbe che refluire, indirettamente, ma al tempo stesso inequivocabilmente, nell'ambito dell'accertamento di una passività a carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa ove pure nella prospettiva di neutralizzare, attraverso il pur evocato istituto delle compensazioni, il controcredito della procedura alla restituzione degli importi erogati a titolo di finanziamenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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