Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21675 - pubb. 11/01/2019

Recesso da contratto di locazione di fondo rustico e ricorso per cassazione

Cassazione civile, sez. I, 06 Maggio 1992, n. 5355. Est. Bibolini.


Locazione di un fondo rustico, utilizzato dal fallito quale imprenditore agricolo non coltivatore diretto - Autorizzazione vive a recedere dal contratto - Provvedimento del giudice delegato - Reclamo del fallito - Decisione con decreto del Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità



Nel caso in cui il giudice delegato abbia autorizzato il curatore del fallimento a recedere dal contratto di locazione di un fondo rustico, utilizzato dal fallito quale imprenditore agricolo non coltivatore diretto, (e quindi estraneo alle esigenze abitative dello stesso e della sua famiglia) è inammissibile il ricorso per cassazione, "ex" art. 111 Cost., nei confronti del decreto del tribunale fallimentare che abbia pronunciato sul reclamo del fallito contro il suddetto provvedimento del giudice delegato, atteso che tale provvedimento è privo del requisito della decisorietà, trattandosi di un atto interno, privo dell'attitudine ad incidere, con definitività, su situazioni giuridiche soggettive del fallito. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro FALCONE Presidente
" Salvatore NARDINO Consigliere
" Vincenzo CARBONE "
" Gian Carlo BIBOLINI Rel. "
" Mario Rosario VIGNALE "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

C. ATTILIO, res. in Travagliato (BS), rappresentato e difeso, con poteri anche disgiunti, dagli Avv.ti Tullio C. e Antonio C., elettivamente domiciliato nell'ufficio di quest'ultimo in Roma, Via V. n. x, giusta delega in calce al ricorso;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO DI G. GIOVANNA E S.D.F. MANIFATTURA TRAVEL, nonché FALLIMENTO PERSONALE DEI SOCI SIGG.RI G. GIOVANNA, C. ATTILIO E B. LIA, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe O. ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso V. n. x presso lo studio del Dott. Anna C., giusta delega a margine del controricorso ed in forza di decreto in data 9-6-1988 del Giudice Delegato.

Controricorrente

avverso il decreto del Tribunale di Brescia in data 29-4-1988;
Udita le relazione svolta dal cons. Gian Carlo Bibolini;
Udito il P.M. Dr. Antonino Leo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

Con contratto registrato il 19-1-1980, la Sig. Lia B. aveva concesso in locazione al dott. Attilio C., imprenditore agricolo non coltivatore diretto, un fondo rustico sito in Travagliato. Con sentenza n. 533-87 la sig.ra Lia B. ed il sig. Attilio C., venivano dichiarati falliti quali soci di fatto della sig.ra Giovanna G., titolare della ditta TRAVEL, già dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia.
Il curatore del fallimento personale del sig. Attilio C., con decreto del giudice delegato in data 1-3-1988 veniva autorizzato a recedere dal contratto a norma dell'art. 80, 2 comma, L. - F. Avverso il decreto autorizzativo, comunicato dal curatore con raccomandata datata 7-3-1988, il dott. Attilio C. proponeva reclamo al Tribunale di Brescia, con atto 17-3-1988, reclamo che l'organo adito rigettava con decreto in data 29 aprile 1988. In particolare il Tribunale di Brescia, rilevato che il curatore aveva agito nell'ambito dell'art. 80 comma 2 L.F. senza che fosse necessaria alcuna autorizzazione del giudice delegato, dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 26, volta che l'interessato avrebbe dovuto agire eventualmente con reclamo ex art. 36 L.F. contro l'atto di recesso del curatore dal contratto di affitto, in nome e per conto del fallito affittuario, ormai privo di capacità negoziale. Nel merito il Tribunale riteneva estensibile l'art. 80 L.F. al rapporto di locazione di fondo rustico, e non rientrante detto rapporto nella previsione dell'art. 46, 2 comma L.F., concernente il regime dei redditi percepiendi dal fallito in epoca successiva al fallimento.
Rilevava, inoltre, il predetto Tribunale che, ove si fosse voluto in via di interpretazione estensiva, applicare la disciplina dell'art. 46 comma 1 L.F. al contratto di locazione abitativa, in considerazione dell'intima connessione con primaria esigenza della vita del fallito e della sua famiglia, neanche in tale caso il reclamo sarebbe accoglibile nel merito, alla luce del carattere del rapporto in discussione (locazione ad imprenditore agricolo, non coltivatore diretto) privo di caratteri atti a qualificarlo di natura strettamente personale.
Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione, integrato da memoria, il sig. Attilio C. deducendo due motivi; si costituiva con controricorso l'amministrazione fallimentare.

DIRITTO

Col primo mezzo di cassazione il ricorrente deduce la violazione dell'art. 26 L.F. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., censurando la decisione del Tribunale laddove essa ritenne inammissibile il reclamo ex art. 26 L.F.. sul presupposto della non necessità dell'autorizzazione al curatore per assumere la posizione prevista dall'art. 80, 2 comma, L.F..
Il ricorrente rileva che, necessaria o no, l'autorizzazione del giudice delegato vi era stata, tanto che il curatore l'aveva richiamata nella sua lettera, affermando che in virtù di tale decreto egli era autorizzato allo scioglimento del rapporto. Poiché in fatto il decreto esisteva, non era certo ammissibile il reclamo ex art. 36 L.F., dal momento che il giudice delegato si era già pronunciato.
Con il secondo mezzo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 46 L.F. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., dolendosi del fatto che il Tribunale avesse ritenuto esulare dalla fattispecie dell'art. 46 L.F. il rapporto di affitto a soggetto non diretto coltivatore e ciò sotto un duplice profilo:
a) sotto il profilo dell'art. 46. 2 comma, L.F.. in quanto l'esercizio dell'attività, mediante l'utilizzazione del fondo rustico, è presupposto essenziale per l'acquisizione di reddito e, per l'applicabilità dell'articolo citato;
b) sotto il profilo dell'art. 46, 1 comma L.F., in considerazione del fatto che l'affitto del fondo comprendeva anche la casa di abitazione.
Pregiudiziale all'esame dei mezzi di cassazione dedotti è la valutazione dell'ammissibilità del ricorso. Poiche, infatti, il decreto del tribunale fallimentare che decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto a gravame (art. 23 commi 1 e 3 L.F.), L'unica possibilità di ricorso per cassazione ipotizzabile deve ricondursi all'art. 111 comma 2 Cost, se ed in quanto ne sussistano i presupposti; se ed in quanto, vale a dire, il provvedimento omesso in forma di decreto abbia natura sostanziale di sentenza, secondo il significato dato dall'interpretazione di questa Corte (v. Cass. S.U. sent. 30-7-1953 n. 2593; S.U. sent. 6-11-1984 n. 5603; S.U. sent. 23-10-1986 n. 6220). Dando continuità alla linea interpretativa richiamata, la natura sostanziale di sentenza è riconoscibile in un provvedimento di giurisdizione al di la della sua forma di sentenza, ordinanza o decreto), in base ai parametri della definitività e della decisorietà, in necessaria connessione e coesistenza; definitività, che si specifica nell'assenza, secondo la normativa ordinaria, di rimedi idonei a consentire un riesame del provvedimento, sia nell'ulteriore corso del giudizio, sia nella fase di impugnazione;
decisorietà, che si chiarisce in relazione agli effetti scaturenti dal provvedimento, tali da incidere su diritti soggettivi alla stregua delle pronuncie previste dall'art. 2909 c.c. e, quindi, con piena attitudine a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano della composizione di interessi contrapposti. Individuata la nozione sostanziale di sentenza, atta a legittimare il ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 111 comma 2 cost., è necessario chiarire quale sia il procedimento logico attraverso il quale pervenire all'accertamento dei due parametri alla cui stregua, in linea di principio, il concetto sostanziale di sentenza è stato individuato.
Non si pongono problemi particolari per la definitività, in sè e per sè considerata, dovendosi fare riferimento al tipo di provvedimento così come disciplinato, in relazione all'impugnabilità, nello specifico procedimento che lo preveda. Il problema si pone per la decisorietà.
Questa Corte, con la citata sentenza 30-7-1953 n. 2593 ha ritenuto al fine che si "dovrà esaminare caso per caso se una determinata specie di provvedimenti è da considerare o meno di natura decisoria e, sotto ogni altro aspetto, compresa nella sfera di applicazione dell'art. 111 Cost". Peraltro, una volta superate, con l'indirizzo giurisprudenziale richiamato, le tesi fondate sulla nozione di sentenza in senso formale, la specie di provvedimento o il tipo di atto, sotto l'aspetto formale, non sempre costituisce un utile riferimento. D'altra parte, malgrado sia in corso da lungo tempo un processo di tipizzazione, caso per caso, da parte della giurisprudenza, la specie di provvedimento da ritenersi sentenze in senso sostanziale mal si presta ad essere ricondotto a fattispecie tipiche se, come pure è stato ritenuto (v. Cass. sent. n. 3517-75), sono ricorribili ex art.111 Cost. provvedimenti che siano frutto di un illegittimo esercizio di poteri giurisdizionali al di fuori dei casi tassativamente previsti, volta che l'atto illegittimo è per sua natura atipico. Certamente non è sufficiente che una parte adduca la lesione di un proprio diritto derivata da un provvedimento, perché l'ammissibilità del ricorso venga consentita (salvo poi l'eventuale rigetto nel merito), in quanto la decisorietà di un provvedimento è prospettabile come un prius rispetto all'atto di impugnazione; una caratteristica obiettiva del provvedimento che, in quanto non impugnato con l'ultimo della serie dei mezzi ordinari di impugnazione, è suscettivo di divenire giudicato in senso sostanziale, secondo il già ricordato precetto dell'art. 2909 c.c.. Per lo stesso motivo, non può certamente ritenersi che, per valutare la ricorribilità del provvedimento, per cassazione, debba preventivamente esaminarsi la fondatezza dei mezzi di cassazione dedotti, assumendo una decisione unica su ammissibilità e fondatezza del ricorso (o inammissibilità ed infondatezza) che potrebbe, peraltro, un'inversione logica delle cadenze processuali il relazione alle condizioni dell'azione della fase di impugnazione. Poiché il requisito della decisorietà attiene al provvedimento emesso dal giudice a quo e della cui ricorribilità si discute, il momento centrale del problema proposto va trovato nel collegamento tra il contenuto del provvedimento, la sua natura giurisdizionale e la cosa giudicata.
Se decisorietà è, secondo il richiamato concetto, idoneità dell'atto ad incidere su diritti soggettivi (o status) ed a produrre effetti che, in mancanza del ricorso, diverrebbero definitivi, l'accertamento del relativo parametro richiede l'individuazione del diritto soggettivo come situazione della controversia risolta dal provvedimento del giudice a quo, e ciò con un indagine preliminare volta a riconoscere, con accertamento in concreto, nella fattispecie decisa con il provvedimento del giudice a quo, una situazione giuridicamente tutelata, senza che sia necessario l'esame del merito dedotto con il ricorso.
Così inquadrata l'impostazione del problema relativo all'ammissibilità del ricorso, occorre valutare se nel caso di specie il provvedimento autorizzativo del giudice delegato avesse, in sè e per sè considerato, attitudine ad incidere con definitività su diritti riconoscibili al fallito.
Il quesito merita risposta negativa, per un duplice ordine di motivi.
1) In primo luogo il provvedimento autorizzativo (poco importa se nel caso di specie fosse necessario, o no, volta che di fatto l'autorizzazione venne chiesta dal curatore e data dal giudice delegato), è atto interno nei rapporti fra curatore e giudice delegato, ancorché ad esso venga riconosciuta natura di direttiva vincolante, e non ha di per sè attitudine ad incidere, con effetto diretto ed immediato, su eventuali diritti soggettivi del fallito. La reclamabilità, quindi, che su quell'atto fosse riconosciuta al fallito ai sensi dell'art. 26 comma 1 L.F., potrebbe essere attinente a situazioni di opportunità e ad interessi di fatto del fallito, non a situazioni giuridiche perfette, quand'anche fossero individuabili, che dall'autorizzazione in quanto tale non verrebbero incise, richiedendosi al fine l'atto dispositivo del curatore sul rapporto giuridico (il contratto di affitto di fondo rustico) in corso. 2) Considerando che il tribunale ha anche affrontato questioni attinenti, oltre che alla natura, anche all'oggetto dell'autorizzazione, si deve porre in rilievo che la fattispecie dedotta davanti al Tribunale fallimentare in sede di reclamo, non attineva a situazioni di diritto soggettivo.
Giova ricordare, al fine, che il rapporto, della cui
autorizzazione allo scioglimento per iniziativa del curatore del fallimento dell'affittuario si discute, era un contratto di affittanza di fondi rustici a soggetto non coltivatore diretto. Si trattava, quindi, di un contratto attinente alla disponibilità di un'azienda ai fini della gestione di un'impresa agricola. La natura imprenditoriale della attività (la natura agricola, esultante la situazione del coltivatore diretto, non esclude l'imprenditorialità dell'attività e dell'utile relativo, a poco rilevando il fatto che l'impresa agricola non sia soggetta a fallimento) che, mercè la disponibilità dell'azienda acquisita con il contratto di affittanza, veniva esercitata, esclude la non inerenza del contratto al fallimento per asserita attinenza ad essenziali esigenze di vita del fallito e della sua famiglia. Pur muovendo dalla premessa che debbono essere considerati di carattere strettamente personale tutti i diritti ed i corrispondenti contratti diretti a soddisfare esigenze essenziali della vita del fallito e della sua famiglia (nei limiti in cui siano diretti a soddisfare strettamente dette esigenze), e come tali rientranti nella discipline dell'art. 46, n. 1 L.F. che li estrania all'attivo fallimentare, dette caratteristiche non possono necessariamente riconoscersi ai contratti inerenti ad una gestione imprenditoriale, ancorché agricola, esulanti gli stretti limiti della estraneità al fallimento.
Identiche considerazioni vanno svolte sul rilievo che nell'azienda agricola sarebbe stata compresa la casa di abitazione del fallito. Essendo il complesso agricolo oggetto di un'unità contrattuale inscindibile, in funzione della sua utilizzazione economica, l'abitazione dell'affittuario costituirebbe parte pertinenziale del fondo, estranea, quindi, alla stretta tutela delle esigenze abitative del fallito.
Nell'un caso e nell'altro, e sotto entrambi i profili esaminati, nel provvedimento impugnato manca l'attitudine ad incidere su situazioni giuridiche soggettive di cui il fallito possa essere titolare, per cui il ricorso deve ritenersi inammissibile. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Roma 14-11-1990.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 MAGGIO 1992