Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21674 - pubb. 11/01/2019

Subentro del curatore nel contratto di affitto di azienda stipulato da falsus procurator

Cassazione civile, sez. I, 28 Aprile 1993, n. 5012. Est. Rocchi.


Locazione - Affitto di azienda - Contratto - Stipulazione da parte del "falsus procurator" dell'affittuario - Affittuario - Ratifica successiva al fallimento dell'affittante - Efficacia retroattiva anche nei confronti del curatore - Ammissibilità - Esistenza di un nuovo vincolo contrattuale - Eccezione da parte del curatore - Inammissibilità



A norma dell'art. 80 legge fall., il fallimento dell'affittante non scioglie il contratto di affitto di azienda (da parificarsi alla locazione di immobili per la sua identità strutturale e funzionale con questa fattispecie contrattuale), subentrando il curatore nella identica posizione contrattuale del fallito. Ne consegue che, ove il contratto sia stato stipulato dal "falsus procurator" dell'affittuario, la ratifica effettuata da quest'ultimo, ancorché successiva alla dichiarazione di fallimento dell'affittante, opera con efficacia retroattiva anche nei confronti del curatore il quale, non potendo essere considerato terzo, non può invocare la salvezza dei diritti accordata dall'art. 1399 cod. civ. a coloro che non sono stati parti del contratto; ne', peraltro, il curatore può eccepire l'esistenza di un nuovo vincolo contrattuale, atteso che il negozio compiuto dal rappresentante senza poteri non è invalido, ne' inefficace, ma tale che la ratifica del "dominus" lo rende per sè operativo anche nei confronti del rappresentante. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Francesco Enrico ROSSI Presidente
" Alfredo ROCCHI Rel. Consigliere
" Giuseppe BORRÈ "
" Rosario DE MUSIS "
" Giancarlo BIBOLINI "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

SOCIETÀ R.L. PETROLIFERA ITALIANA in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. B., x, presso l'avv. Antonio M. che la rappresenta e difende, con l'avv. G. Giuseppe, giusta procura speciale per notaio Carmelo F. di Catania, del 9.1.86, Rep. N. 62899.

Ricorrente

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO A.L.C.E.A. ABRUZZESE LUBRIFICANTI e AFFINI S.r.l., in persona del Curatore avv. Giovambattista S., elettivamente domiciliato in Roma, V., x, presso lo avv. Francesco G. che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti.

Controricorrente

Avverso la sentenza N. 711 della Corte d'Appello di Roma del 4.4.89;
È presente per il resistente l'avv. G.;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 febbraio 1993 dal Consigliere dr. Rocchi;
La difesa del resistente chiede il rigetto del ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Di Salvo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento della ALCEA s.r.l. chiamava in giudizio, con atto del 16.10.1985, la Petrolifera Italiana s.r.l., dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che fosse pronunciata la nullità, l'inefficacia e, in subordine, l'inopponibilità al fallimento a sensi dell'art. 67 della L.F. della scrittura privata stipulata il 15.1.1985 tra la Petrolifera e la società fallita, avente ad oggetto l'affitto dell'azienda di quest'ultima costituita da una rete di distributori stradali, dalle relative immobilizzazioni tecniche, dalle attrezzature inerenti, da costruzioni civili e da beni immobili e mobili ulteriori specificamente indicati nell'atto. A sostegno della domanda, la curatela deduceva che la Petrolifera, costituita in data 20.12.1984, era stata iscritta nel registro della società presso il Tribunale di Roma soltanto in data 4.2.1985 e cioè in epoca posteriore alla conclusione del contratto di cui in precedenza; che, in ogni caso, lo stesso era revocabile a sensi dell'art. 67 della L.F.
Nel contraddittorio della convenuta, la quale eccepiva l'intervenuta ratifica del contratto da parte della assemblea dei soci della Petrolifera, il Tribunale adito, con sentenza n. 1160-87, dichiarava l'inefficacia della scrittura in oggetto, ritenendo assorbita la domanda ex art. 67 L.F.
Detta decisione veniva impugnata innanzi alla Corte d'appello di Roma dalla Petrolifera e la Corte adita, nel contraddittorio delle parti, con sentenza del 4.4.1989, impugnata in questa sede, respingeva il gravame e riteneva ultroneo l'esame della domanda revocatoria, riproposta, in subordinato appello incidentale, dalla curatela.
Osservava la Corte romana, per quanto interessa in questa sede, che il negozio concluso in nome e per conto di una società priva di personalità giuridica dà luogo ad una fattispecie a formazione progressiva, che si perfeziona con la ratifica degli organi sociali;
che, peraltro, l'effetto tipico della ratifica non retroagisce nei confronti dei terzi; che in tale quadro la ratifica degli organi societari era inefficace nei confronti del fallimento; che, comunque, la dichiarazione di fallimento comporta lo spossamento di tutti i beni compresi nel patrimonio del fallito e la loro destinazione secondo le regole concorsuali.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la Petrolifera sulla base di un unico motivo. Resiste la curatela con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente, denunciando violazione dell'art. 1399 c.c., deduce che i terzi, ai quali, alla stregua del secondo comma della disposizione citata, non si estende l'effetto retroattivo proprio dalla ratifica, costituiscono una categoria più circoscritta rispetto a quella ipotizzata dalla sentenza impugnata, nel senso che non restano pregiudicati da tale effetto soltanto i terzi aventi la qualità di parti contraenti di negozi conclusi personalmente dal rappresentato, in data successiva al negozio rappresentativo, ma anteriore alla ratifica. Il ricorso è fondato, secondo le proposizioni che seguono. Il negozio rappresentativo compiuto dal rappresentante senza poteri non è invalido ne' inefficace: ma è tale che la manifestazione di volontà di ratifica del dominus lo rende per sè operativo (Cass. 688-80) e che, dunque, in mancanza della stessa non ha effetto (ma solo) nei confronti del rappresentato (Cass. 6584-85). Colui che ha contrattato come rappresentante e l'altro contraente possono d'accordo sciogliere il contratto, prima della ratifica, per mutuo dissenso, eliminando ogni effetto che da detto contratto possa derivare, sia nei rapporti tra loro che nei confronti del rappresentato (art. 1399, co. 3 c.c.). Il che rende innegabile che il contratto concluso dal falso rappresentante, nei confronti dell'altro contraente, è un contratto che, constando di tutti i suoi elementi costitutivi, quali l'accordo, l'oggetto, la causa, la forma, si propone come un contratto valido ed efficace (mentre nei confronti del rappresentato costituisce un negozio in itinere che si perfeziona nel momento in cui il dominus manifesta la propria volontà di ratifica, ma con gli effetti di cui si dirà).
Il potere di scioglimento accordato al falsus procurator ed al terzo, che con lui abbia contrattato nel difetto di poteri rappresentativi, sta a definitiva conferma che il contratto esiste;
ed implica che il terzo non può recederci unilateralmente (ancorché al momento della sua conclusione abbia ignorato di stipulare con un rappresentante senza potere).
Orbene, nella specie è dedotto un contratto di affitto di azienda, della cui sostanziale identità strutturale e funzionale con la fattispecie contrattuale della locazione di immobili, cui si riferisce l'art. 80 della L.F., non può dubitarsi, in particolare per quanto concerne la sorte riservata al rapporto dal primo comma della norma citata, che statuisce che il fallimento del (l'affittante) locatore non scioglie il contratto, ma che il curatore vi subentra.
Ogni rapporto giuridico preesistente al fallimento, e che non sia sciolto in conseguenza dello stesso, si trasmette all'amministrazione fallimentare e continua nei confronti del curatore così come sussisteva tra le parti originarie, succedendo al fallito il curatore.
La disciplina degli effetti del fallimento sui contratti in corso prevede espressamente, perciò, con riferimento al rapporto di cui all'art. 80 L.F., nella ipotesi di fallimento del locatore, la successione da parte dell'amministrazione fallimentare nella posizione contrattuale del fallito.
La curatela fallimentare si pone dunque nella predetta fattispecie contrattuale in posizione non di terzietà, ma di una sorta di immedesimazione rispetto alla posizione del fallito, dando luogo ad una situazione di successione degli organi fallimentari nell'attuazione del rapporto negoziale.
Il rapporto preesistente cioè si trasmette al fallimento così come esso sussisteva tra le parti: nella specie, con la giuridica possibilità della ratifica (art. 1399 c.c.): la quale si esprime mediante la possibilità concessa allo interessato di far proprio l'operato del (preteso) rappresentante (o del rappresentante infedele), con effetto retroattivo, salvi i diritti dei terzi. Tra i quali non può essere compreso colui che ha contrattato con il falsus procurator (Cass. 680-66) e neppure il suo erede (Cass.2506-77) e chi a lui sia succeduto: dovendosi intendere quali terzi, di cui la norma fa salvi i diritti, coloro che abbiano in precedenza avuto causa dal ratificante rappresentato) e che dalla ratifica risentirebbero danno, coloro cioè che in data anteriore all'atto di ratifica abbiano acquistato diritti da colui nel cui nome ed interesse ha agito il rappresentante senza potere (o in eccesso del mandato) e che non può, ratificando successivamente l'operato di tale rappresentante, pregiudicare i diritti che prima della ratifica ha trasmesso ad altri.
Con riguardo al contratto stipulato dal rappresentante senza potere, la ratifica, a norma dell'art. 1399, fa rientrare nella sfera giuridica del dominus l'operato del falsus procurator mediante il conferimento con effetto ex tunc di quella posizione di legittimazione che avrebbe dovuto avere al momento della conclusione del contratto.
E la ratifica medesima pertanto, in quanto esclusivamente rivolta ad assegnare a posteriori efficacia a detto contratto, non costituisce un nuovo vincolo contrattuale (tantè che essa resta insensibile alla circostanza che dopo la stipulazione siano sopravvenute situazioni ostative e che il contratto stesso possa essere validamente concluso (Cass. 1901-85).
In conclusione, nella specie il curatore non può essere considerato terzo ed invocare a proprio favore la salvezza di diritti accordata dalla ripetuta norma.
E neppure può fondatamente dedurre l'inopponibilità al fallimento della ratifica in questione, sotto il profilo, non ricorrente, di un vulnus o di uno stravolgimento delle regole del pignoramento generale dei beni del fallito come effetto precipuo del fallimento, della immodificabilità dello assetto patrimoniale acquisito all'atto della dichiarazione del fallimento, della indisponibilità dei suoi beni da parte del fallito: derivando come effetto proprio della ratifica che i negozi posti in essere dal falsus procurator debbono ritenersi ab initio direttamente e definitivamente conclusi negli stessi termini che il dominus ha direttamente accettato con la ratifica, senza dar luogo a sopravvenuta novità contrattuale (Cass. 5308-80; 606-81) e tanto meno a formalità inefficace ex art. 45 L.F., il cui richiamo e nella specie non pertinente e non appropriato.
Va quindi cassata la sentenza qui impugnata, che su tali punti ha affermato il contrario, con rinvio del giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma perché lo definisca in parte qua in ragione dei principi enunciati, e pronunci altresì, anche in ordine alle spese processuali del grado presente.

 

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, anche per le spese del presente grado.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 22.2.1993.