Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21671 - pubb. 11/01/2019

Subentro del curatore nella locazione e revocatoria fallimentare

Cassazione civile, sez. I, 17 Marzo 1995, n. 3089. Est. Cicala.


Contratto di locazione - Revocatoria - Ammissibilità - Ostatività dell'art. 80 legge fall. - Esclusione



Il disposto di cui all'art. 80 della legge fallimentare (a norma del quale il curatore subentra "ipso jure" nel contratto stipulato dal locatore fallito) non esclude che il contratto di locazione, sia esso ultra o infranovennale, possa formare oggetto di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 della medesima legge, che, senza alcuna distinzione o differenziazione, coinvolge tutti gli atti a titolo oneroso. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Mario CORDA Presidente
" Salvatore NARDINO Consigliere
" Vincenzo PROTO "
" Mario CICALA Rel. "
" Giuseppe SALMÈ "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

F. GIUSEPPINA, elett.te dom.to in Roma presso la Cancelleria Civile della Corte Suprema di Cassazione, rappr.ta e difesa dall'avv. Eduardo G. giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ IRREGOLARE "MULINI F.LLI F. DI PATERNÒ" e personale dei soci F. Francesco fu Agatino, F. Agatino, F. Francesco fu Giuseppe e C. Maria Carmela, in persona del Curatore p.t. Antonio P., elett.te dom.to in Roma presso la Cancelleria Civile della Corte Suprema di Cassazione, rappr.to e difeso dall'avv. Gaetano G. giusta delega in calce al controricorso;

Controricorrente

avverso la sentenza 308-91 della Corte di Appello di Catania dep. il 17.4.1991;
è presente per il resistente l'avv. G. Gaetano che si riporta al controricorso;
udita la relazione della causa svolta nella pubbl. udienza dell'8.11.1994 dal Cons. Rel. Dott. Cicala;
udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Nardi che conclude per l'accoglimento p.q.r. del 1 motivo del ricorso e assorbimento del 2 .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con scrittura privata registrata in Catania il 22 aprile 1986 Francesco F. concedeva in locazione per nove anni alla figlia Giuseppina F. un alloggio in Paternò, di cui egli era proprietario in comunione legale con la moglie Maria Carmela C..
Dichiarato in data 6 agosto 1986 il fallimento di Francesco F., quale socio della società irregolare "Mulini fratelli F. di Paternò", il curatore, con atto di citazione notificato il 29 novembre 1986, conveniva in giudizio innanzi il tribunale di Catania Giuseppina F., proponendo azione revocatoria fallimentare per la dichiarazione di inefficacia del suddetto contratto di locazione.
Interveniva volontariamente in giudizio la sig.ra Maria Carmela C. coniuge, in regime di comunione dei beni, del locatore suddetto dichiarando "di aver ratificato e di voler comunque ratificare per suo conto detto contratto" e di voler "far valere in giudizio i diritti che le derivavano, opponendosi alle azioni promesse dalla curatela".
Con sentenza resa il 17 novembre 1988 nel contraddittorio anche di Maria Carmela C., intervenuta in causa, il tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarando inopponibile ai creditori il contratto controverso; e la decisione, impugnata da Giuseppina F., fu confermata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza resa il 18 febbraio 1991 - 17 aprile 1991, n. 308. Ritennero i giudici del merito:
1) che anche il contratto di locazione è revocabile ai sensi dell'art. 67 L. fall., in quanto determina una diminuzione del valore di mercato del bene locato, sicché la disciplina dettata dall'art.80 L. fall. per i contratti di locazione pendenti e opponibili al fallimento non esclude la proponibilità dell'azione revocatoria intesa appunto ad escludere l'efficacia;
2) che la prova della conoscenza dello stato di insolvenza di Francesco F. da parte di Giuseppina F. poteva desumersi sia da tale rapporto di parentela sia dal fatto che la dichiarazione di fallimento conseguì a una procedura di concordato preventivo protrattasi per anni;
3) che Maria Carmela C., avendo espressamente ratificato e convalidato il contratto stipulato dal marito, era divenuta parte di quell'unico rapporto revocabile ai sensi dell'art. 67 L. fall, sicché la dichiarazione d'inefficacia non poteva essere limitata alla sola quota dell'immobile di proprietà del coniuge fallito. Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppina F., deducendo due motivi di impugnazione. Resiste con controricorso il curatore del fallimento di Francesco F..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia: violazione o falsa applicazione degli artt. 67, 88 L. fall, e 2799 C.C., insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, C.P.C..
Afferma che a norma dell'art. 80 L. fall. il curatore subentra ipso jure nel contratto stipulato dal locatore fallito, sicché, non essendo egli terzo rispetto a tale contratto, non può esercitare l'azione revocatoria prevista dall'art. 67 L. fall. Il legislatore ha voluto, così, risolvere preventivamente in favore del conduttore il conflitto di interessi con i creditori del locatore fallito, privando di rilevanza la conseguente possibile riduzione del prezzo di liquidazione dell'immobile locato. Inoltre, la Corte catanese non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla necessaria conoscenza dello stato di insolvenza di Francesco F. da parte della figlia Giuseppina F., essendo inidonea la presunzione desumibile da tale rapporto di parentela. Questo primo motivo deve essere respinto.
Invero la disciplina dettata dall'art. 80 della legge fallimentare non esclude affatto che il contratto di locazione possa formar oggetto di revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 della medesima legge, che coinvolge tutti gli "atti a titolo oneroso" senza alcuna distinzione o differenziazione.
Questa Corte ha in passato affermato che il contratto di locazione o di affitto è idoneo ad alterare, in senso peggiorativo, la garanzia patrimoniale offerta dal locatore ai creditori, e, pertanto, è soggetto all'azione revocatoria, a seguito di sopravvenuto fallimento del locatore medesimo, ai sensi e nei casi contemplati dall'art. 67, R.D. 16 marzo 1942, n. 267; (Cass. 22 giugno 1985, n. 3757). Nella sentenza indicata la affermazione era limitata alla ipotesi di locazione ultranovennale, quale era il contratto in questione, per effetto di preventiva rinuncia del locatore alla facoltà di diniego della rinnovazione del rapporto accordatagli dall'art. 28, 2 comma, L. 27 luglio 1978, n. 392, e perciò si configurava un atto di straordinaria amministrazione (art. 1572, 1 comma, C.C.). Ma non vi è ragione nella legge per limitare l'affermazione di principio ai contratti ultranovennali; ed agevole coordinare questa soluzione con il dettato dell'art. 80 decreto cit., in tema di prosecuzione del rapporto di locazione nonostante il fallimento del locatore, con subingresso nel contratto del curatore, che rimane applicabile quando la locazione non sia revocabile in difetto dei requisiti fissati dal predetto art. 67 (Cass. 22 giugno 1985, n. 3757 cit.). Il giudice di merito ha poi congruamente motivato in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 67 L. fall. e simile valutazione non può essere sindacata in questa sede. 2. Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 180, 184, 191 C.C. e 67 L. fall., in relazione all'art. 360, n. 3, C.P.C.. Secondo il ricorso presupposto dell'azione revocatoria è una causa soggettiva d'inefficacia, costituita dalla dichiarazione di fallimento; non può, quindi, estendersi ad un soggetto estraneo, quale la sig.ra Maria Carmela C., non esistendo, nel nostro ordinamento ne' una norma ne' un principio che, nel caso di contratto stipulato da più persone, estenda a tutte la causa di inefficacia concernente la posizione di una di esse.
Anzi, l'art. 191 C.C. dispone che la dichiarazione di fallimento di un coniuge determina lo scioglimento della comunione legale dei beni, appunto per evitare che gli effetti del fallimento operino nei confronti dell'altro coniuge.
Inoltre la locazione avente ad oggetto la quota dell'immobile di proprietà del coniuge non fallito non potrebbe cagionare ai creditori pregiudizio alcuno, perché quella quota non è liquidabile in favore dei creditori del coniuge fallito.
Queste considerazioni meritano pieno accoglimento; il fatto che il comproprietario-locatore successivamente fallito, nel momento della stipulazione del contratto abbia agito quale mandatario tacito dell'altro condomino (Cass. 28 maggio 1986, n. 3585), che ha oltre tutto espressamente dichiarato di considerarsi vincolato dal contratto, non determina l'assorbimento sotto la disciplina fallimentare anche del vincolo locatizio costituito sulla metà del bene di proprietà del non fallito.
Questa Corte ha, del resto, già affermato che posto che la comunione pro quota indivisa non crea un centro autonomo di interessi, è ammessa la revocatoria fallimentare nei confronti della compravendita di un bene in comunione indivisa, ma limitatamente al valore delle quote dei falliti (Cass. 9 aprile 1991, n. 3716).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Messina che decidera anche per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile il giorno 8 novembre 1994.