Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21668 - pubb. 11/01/2019

Fallimento del conduttore e conseguenze del subentro del curatore

Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 1998, n. 10750. Est. Graziadei.


Fallimento subentrato nel rapporto locativo - Controversia proposta dal locatore per ottenere la risoluzione del contratto - Esclusione - Devoluzione al giudice ordinariamente competente - Necessità - Domande in quella sede connesse alla risoluzione comportanti prelevamenti sull'attivo - Inammissibilità - Fondamento - Procedura di accertamento del passivo - Necessità



Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la prosecuzione del rapporto locativo dopo il fallimento del locatario comporta il subingresso del curatore nei diritti ed obblighi contrattuali e, quindi, il suo dovere di pagare i canoni che vengono a scadere posteriormente all'apertura del fallimento medesimo, nonché di conservare il bene, esponendolo, in caso d'inosservanza, ai comuni effetti dell'inadempimento. Consegue, che il locatore, a fronte dell'inadempimento del curatore, può promuovere in sede ordinaria azione di risoluzione del contratto e di rilascio dell'immobile, dato che la relativa domanda non trova causa o titolo nella dichiarazione di fallimento e, quindi, non è soggetta alla "vis actractiva" del foro fallimentare di cui all'art. 24 del R.D. n. 267 del 1942; non può invece introdurre in quella sede ordinaria anche le pretese creditorie collegate all'inadempimento, dovendo avvalersi della specifica procedura di accertamento del passivo prevista per le istanze che si indirizzino, pure per il tramite di un prioritario accertamento circoscritto all'"an debeatur", ad un prelevamento sull'attivo fallimentare. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale