Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21663 - pubb. 11/01/2019

Subentro del curatore nel rapporto locativo e prededucibilità del credito del locatore

Cassazione civile, sez. I, 26 Agosto 2004, n. 17000. Est. Marziale.


Curatela del fallimento subentrata nel rapporto locativo - Credito del locatore - Prededucibilità - Configurabilità - Procedura di accertamento del passivo - Necessità - Fondamento



Ai sensi dell'art. 80 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la prosecuzione del rapporto locativo dopo il fallimento del locatario comporta il subingresso del curatore nei diritti ed obblighi contrattuali e, quindi, ove non eserciti il recesso, il suo dovere di pagare i canoni che vengono a scadere posteriormente all'apertura del fallimento medesimo, esponendolo, in caso d'inosservanza, ai comuni effetti dell'inadempimento. Ne consegue che i crediti del locatore vanno soddisfatti in prededuzione, ma in ogni caso accertati in sede concorsuale secondo le modalità stabilite dagli artt. 93 ss. L.F., a tale procedura essendo assoggettati anche i crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, da soddisfarsi con priorità rispetto a quelli "concorsuali" ex art. 111, primo comma primo, L.F. (massima ufficiale)


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