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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21646 - pubb. 16/05/2019.

La procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall., possibile anche prima dell’ammissione del concordato, deve comunque essere compatibile con lo stato della procedura pendente


Tribunale di Rimini, 14 Febbraio 2019. Est. Silvia Rossi.

Concordato preventivo – Fase anteriore all’ammissione alla procedura – Proposta di acquisto dell’azienda condotta in affitto – Autorizzazione ex art. 161 settimo comma l. fall. – Avvio procedure competitive ex art. 163-bis l. fall. – Condizioni


L’art. 163 bis l. fall., nell’ammettere le procedure di vendita anche nella fase c.d. prenotativa del  concordato, richiede che la procedura competitiva sia “compatibile” con lo stato del procedimento di risoluzione della crisi, per cui va esclusa l’autorizzazione a procedere alla vendita dell’azienda quanto la situazione contrattuale appare indubbiamente articolata, al punto da non consentire una valutazione dell’utilità di detta procedura competitiva in termini economici, e ancora prima di fattibilità giuridica della stessa, in assenza del piano depositato dalla concordante di cui il tribunale è chiamato a vagliare la causa concreta e, dunque, lo scopo ultimo perseguito dall’imprenditore. (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, Studio Legale Associato Tentoni & Mancini

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