Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21645 - pubb. 16/05/2019

Procedimento cautelare emesso da giudice italiano non competente a conoscere della causa di merito ex art. 669 ter c.p.c.

Tribunale Mantova, 11 Aprile 2019. Est. Bernardi.


Procedimento cautelare - Giudice italiano non competente a conoscere della causa di merito ex art. 669 ter c.p.c. - Convenzione di Lugano del 2007 - Giurisdizione cautelare italiana - Sussistenza - Fattispecie



Sussiste la giurisdizione italiana ove il provvedimento cautelare richiesto (sequestro conservativo) debba essere eseguito in Italia benché competente per il giudizio di merito sia il giudice straniero (nella specie della Svizzera), atteso che l’art. 31 della Convenzione di Lugano del 2007 prevede che i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato vincolato dalla Convenzione possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza della Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è attribuita al giudice di un altro Stato vincolato dalla Convenzione medesima, norma che rende inoperanti le regole convenzionali di ripartizione della competenza giurisdizionale e rimette alla normativa interna dei singoli stati aderenti la disciplina sia della competenza giurisdizionale cautelare sia dei presupposti per la concessione della singola misura di tutela urgente (nel caso in questione il titolo posto a fondamento della domanda di concessione di sequestro conservativo conteneva una clausola del seguente tenore: “Legge e foro competente: Legge svizzera, Foro di Lugano”). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


Tribunale Civile e Penale di Mantova

Sezione Seconda

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Andrea Gibelli Presidente

dott. Mauro Bernardi Giudice Rel.

dott. Marco Benatti Giudice

omissis

- letto il reclamo proposto da D. N. ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso il provvedimento emesso in data 25-2-2019 nell’ambito del procedimento n. 3260/18 R.G. e con il quale il giudice designato aveva accolto l’istanza di concessione di sequestro conservativo formulata da C. C.;

- sentite le parti e sciogliendo la riserva di cui al verbale d’udienza del 11-4-2019 così provvede:

- osservato che parte reclamante ha censurato la impugnata ordinanza assumendo a) che il Tribunale adito sarebbe carente di giurisdizione (cautelare) atteso che il credito posto a fondamento del ricorso troverebbe fondamento nella scrittura privata datata “Lugano, 29 dicembre 2017” nell’ambito della quale, al punto 6., è riportata la seguente dizione: “Legge e foro competente Legge svizzera, Foro di Lugano”

da ciò dovendosi dedurre che le parti avevano inteso sottoporre l’intera disciplina del contratto (sostanziale e processuale, comprensiva della fase cautelare) alla giurisdizione della Svizzera; b) che i documenti negoziali allegati dal ricorrente erano stati disconosciuti sicché non erano utilizzabili; c) che non sussisterebbe il fumus della pretesa creditoria azionata atteso che dalla menzionata scrittura non emergeva la sussistenza del credito vantato; d) che erroneamente era stata valutata la ricorrenza del periculum sia per l’equivocità o comunque la scarsa rilevanza delle circostanze valorizzate a tal fine dal Giudice di prime cure sia in considerazione del fatto che egli partecipa nel capitale della G. s.p.a. con azioni del valore nominale di € 257.500,00; e) che sarebbe stato violato il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato stabilito dall’art. 112 c.p.c. atteso che il C. aveva chiesto di sottoporre a sequestro conservativo l’immobile sito in M., strada M., 42 laddove il giudice aveva autorizzato a sottoporre a sequestro “…i beni mobili ed immobili, i crediti ed ogni altro valore, anche presso terzi, appartenenti a N. D., sino alla concorrenza di euro 124.514…”;

- osservato che C. C. si è costituito instando per il rigetto del reclamo;

- rilevato che parte reclamante si era limitata a contestare la conformità della copia all’originale della scrittura datata 29-12-2017 e che, tuttavia, tale documento, allegato in copia al ricorso cautelare, è stato esibito in originale dal procuratore di parte ricorrente, all’udienza del 14.02.2019, che lo stesso (del tutto privo di alterazioni) è risultato essere conforme alla copia depositata in atti, come accertato dal giudice di prime cure e inoltre che il procuratore di parte reclamante non ha disconosciuto (nemmeno in sede di reclamo) la sottoscrizione riconducibile al D., da ciò conseguendo che tale documento, anche se in copia, deve ritenersi pienamente utilizzabile;

- ritenuto, in ordine al dedotto difetto di giurisdizione (cautelare) del giudice adito, che la censura formulata non sia fondata atteso che il riferimento contenuto nella scrittura privata datata 29-12-2017 alla legge svizzera, comporta l’applicabilità della Convenzione di Lugano (che costituisce parte integrante sia della legislazione svizzera che di quella italiana, avendo entrambi gli stati aderito a tale Convenzione) il cui art. 31 prevede che i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato vincolato dalla Convenzione possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza della Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è attribuita al giudice di un altro Stato vincolato dalla Convenzione medesima, norma che rende inoperanti le regole convenzionali di ripartizione della competenza giurisdizionale e rimette alla normativa interna dei singoli stati aderenti la disciplina sia della competenza giurisdizionale cautelare sia dei presupposti per la concessione della singola misura di tutela urgente (per riferimenti vedasi Cass. 4-8-1992 n. 9236);

- osservato, a tale proposito, che l’art. 10 della legge n. 218/1995 stabilisce che, in materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia e che l’art. 669 ter c.p.c. prevede, analogamente, che, se il giudice italiano non è competente a conoscere della causa di merito (come nel caso di specie), la domanda si propone al giudice che sarebbe competente per materia o valore del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare laddove, nell’ambito del circondario del Tribunale di Mantova (e precisamente in M., Strada M. n. 42), si trova un immobile di proprietà del reclamante, sul quale la misura di cui all’art. 671 c.p.c. potrà essere eseguita, da ciò conseguendo che ricorrono i presupposti di legge per riconoscere la sussistenza della giurisdizione cautelare italiana (in tal senso vedasi Trib. Milano, decreto n. 1846/2018 del 14.09.2018; Trib. Rovereto 6-3-1998);

- rammentato altresì che, secondo quanto previsto dall’art. 28 c.p.c., la competenza per territorio non può essere derogata dalle parti nei giudizi cautelari;

- considerato, quanto al profilo di cui supra al punto b), che la sussistenza del credito vantato dal C. trova fondamento nella scrittura datata 29-12-2017 (allegata sub 3 da parte ricorrente e pienamente utilizzabile) con la quale, come riportato nella ordinanza impugnata “le parti davano atto che il ricorrente aveva già pagato la somma di euro 162.514,00, a favore del resistente, a fronte dell’acquisto dei 4 immobili di cui si tratta, che gli incassi derivanti dalla vendita dei predetti immobili dovevano essere divisi tra le parti, dedotto il prezzo di acquisto, che i beni non ancora compravenduti dovevano essere trasferiti entro il 19.01.2018 alla società S. SA e che, in caso di mancato trasferimento degli immobili, il resistente si riconosceva debitore per la somma di euro 162.514,00, da rimborsarsi entro il 28.01.2018, detratti i 38.000,00 euro da pagarsi entro il 19.01.2018”;

- ritenuto che può ritenersi sufficientemente provato in capo al C. un credito nei confronti del reclamante pari a euro 124.514,00 (162.514-38.000,00 già oggetto di esecuzione in Svizzera) e ciò in virtù del riconoscimento di debito riportato nella clausola b) della scrittura in questione che contiene anche l’affermazione confessoria da parte del D. di avere ricevuto dal C. € 162.514,00 (ciò che esonera quest’ultimo dal dover provare il pagamento: cfr. art. 2735 c.c.) e non essendo controverso che, al momento attuale e nonostante la scadenza del termine pattuito, il trasferimento degli immobili come pattuito non sia mai avvenuto sicché risulta provato l’inadempimento del reclamante rispetto alle obbligazioni assunte;

- osservato, quanto al periculum in mora, che il reclamante ha alienato uno degli immobili aggiudicati (in assenza dell’autorizzazione del ricorrente e senza versare, a suo favore, parte del relativo prezzo), ha conferito l’immobile di S. G. in proprietà alla società G. s.p.a., della quale è socio, con ciò alterando, sotto il profilo qualitativo, il suo patrimonio, sottraendolo alla garanzia dei creditori e che risulta siano state avviate in Svizzera, nei confronti del reclamante, numerose procedure esecutive (si vedano i documenti allegati dal ricorrente sub 13 e 14 che appaiono sufficientemente chiari e completi; peraltro la pendenza di esecuzioni in Svizzera non è stata espressamente negata dal Davolio);

- osservato altresì che la titolarità di azioni della G. s.p.a. in capo al D. per un controvalore nominale di 257.000,00 euro non vale a dimostrare l’adeguata capienza del suo patrimonio essendo del tutto sconosciute le condizioni patrimoniali in cui versa tale società (il cui capitale non risulta peraltro neppure interamente versato), le cui azioni, peraltro, sono facilmente alienabili;

- considerato pertanto che il persistente inadempimento da parte del reclamante rispetto alle obbligazioni assunte, il compimento di atti volti oggettivamente a sottrarre ai creditori la disponibilità degli immobili siti in Italia, la pendenza di procedure esecutive (in Svizzera) e la mancata prova della reale consistenza del suo patrimonio, in rapporto con l’entità del credito di cui è stata riconosciuta la sussistenza, integrano il requisito costituito dal periculum in mora desumibile sia da elementi oggettivi che da elementi soggettivi, tutti riscontrabili nel caso di specie come già evidenziato dal giudice di prime cure;

- ritenuto infine, quanto al profilo sub e), che la censura svolta non merita accoglimento avendo l’istante fatto riferimento all’immobile sito in M. al fine di giustificare la sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 669 ter III co. c.p.c., posto che la cognizione del merito della causa appartiene senz’altro alla giurisdizione svizzera, ribadendosi che attiene alla successiva fase esecutiva l’individuazione dei singoli beni sui quali eseguire il concesso sequestro;

- ritenuto che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche e che, essendo stato rigettato il reclamo, ricorrono le condizioni di cui all’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dalla legge 228/2012;

 

P.T.M.

- rigetta il reclamo;

- condanna altresì D. N. a rimborsare a C. C. le spese della presente fase, che si liquidano in € 5.262,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;

- dichiara che sussistono le condizioni previste dall’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.

Si comunichi.

Mantova, li 11 aprile 2019.