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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21643 - pubb. 15/05/2019.

Accordo di ristrutturazione dei debiti in pendenza di trattative e perentorietà del termine per il deposito dell’accordo e della attestazione


Tribunale di Trani, 17 Luglio 2018. Pres., est. Rana.

Accordo di ristrutturazione dei debiti in pendenza di trattative con i creditori – Termine per il deposito dell’accordo e della relativa attestazione – Perentorietà del termine – Inammissibilità di proroga


Nel caso di istanza di ristrutturazione dei debiti in pendenza delle trattative con i creditori ex art. 182 bis, comma 6, legge fall., il termine non superiore a 60 giorni concesso dal tribunale (ai sensi del comma settimo della medesima disposizione) per il deposito dell'accordo e della relativa attestazione, deve intendersi perentorio e non suscettibile di proroga, stante l’eccezionalità degli effetti protettivi anticipati e la loro necessaria limitatezza nel tempo. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

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