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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2164 - pubb. 10/05/2010.

Opposizione a fallimento, ricorso per cassazione e regime transitorio


Cassazione civile, sez. I, 30 Ottobre 2009, n. 23043. Est. Ragonesi.

Fallimento – Sentenza dichiarativa – Opposizione – Giudizio di impugnazione pendente alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2007 – Disciplina transitoria – Art. 22 del d.lgs. predetto – Disposizioni riformate – Applicabilità – Conseguenze – Ricorso per cassazione contro sentenza d'appello – Termine previsto dall'art. 18 della legge fall. – Operatività. (10/05/2010)


Nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, le disposizioni della normativa riformata trovano applicazione immediata, ai sensi dell'art. 22 del predetto d.lgs., sia per la fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, sia per quest'ultima e per tutte le successive fasi di impugnazione, ivi compreso il ricorso per cassazione; ne consegue che, ai sensi del novellato art. 18 legge fall., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello, che abbia deciso l'appello - proposto anteriormente alla vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007 - contro la sentenza dichiarativa di fallimento. (fonte CED – Corte di Cassazione)

 

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17 novembre 2007, la srl C. N. S. corrente in Taranto, e il suo amministratore, Z. G., gravavano di appello la sentenza con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato il fallimento della società. Resistevano all'appello la curatela del fallimento, l'avv. D. P. in proprio, i ricorrenti D. D. L. e D. D. R., domandando il rigetto delle censure della fallita.

Compiuta l'istruttoria, nella dichiarata contumacia degli altri appellati, la Corte d'appello di Lecce sez. dist. Taranto, con sentenza depositata il 25.3.08, rigettava l'appello. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione la C. N. S. srl e Z. G. n.q. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il fallimento del C. N. S..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i quattro motivi di ricorso la società ricorrente contesta sotto il profilo della insufficiente e erronea motivazione la sentenza impugnata laddove ha ritenuto la sussistenza dello stato d'insolvenza.

Osserva preliminarmente la Corte che il D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 22, nel prevedere che le disposizioni contenute in detto decreto "si applicano ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore", comporta l'applicazione immediata della normativa riformata non solo alla fase prefallimentare che si conclude con la sentenza di fallimento, ma anche a quest'ultima, nonché necessariamente a tutte le successive fasi processuali di impugnazione della detta sentenza, ivi compreso il ricorso per cassazione (cfr. Cass. 7471/08).

Quanto a quest'ultimo, l'art. 18, comma 14, come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, stabilisce che il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, che decide sul reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deve proporsi nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Tale articolo trova applicazione nel caso di specie, poiché la sentenza impugnata è stata depositata in data 5 marzo 2008, nel vigore, quindi, della nuova normativa fallimentare introdotta dal D.Lgs. n. 169 del 2007.

Si rileva pertanto la tardività del ricorso per cassazione poiché la sentenza della Corte d'appello è stata notificata in data 28.3.08 ed il ricorso proposto in data 27.5.08, oltre, quindi, il termine di trenta giorni.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. I ricorrenti vanno di conseguenza condannati in solido al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del fallimento contro ricorrente in Euro 4000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009