Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21631 - pubb. 14/05/2019

L'ammissione al passivo dei creditori tardivi ex art. 71 l.fall. non presuppone l'accertamento della non imputabilità del ritardo

Cassazione civile, sez. I, 29 Marzo 2019, n. 8977. Est. Campese.


Ammissione al passivo ai sensi dell'art. 71 l.fall. - Ipotesi legale di non imputabilità del ritardo - Configurabilità - Esclusione



In tema di partecipazione al riparto dell'attivo fallimentare dei creditori tardivi, l'art. 71 l.fall. (nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ex d.lgs. n.5 del 2006) - che prevede(va) l'ammissione al passivo di chi, per effetto del positivo esperimento dell'azione revocatoria da parte del curatore, avesse restituito quanto ricevuto dal fallito - non configura un'ipotesi di accertamento "ex lege" della non imputabilità al creditore del ritardo nella insinuazione al passivo, atteso che ciò - risolvendosi nell'assunto della specialità dei crediti concorsuali nascenti dall'esito positivo della revocatoria e, quindi, della retroattività assoluta della loro insinuazione, con effetto dirompente sull'attività di accertamento del passivo e di riparto dell'attivo - è privo di riscontro nel sistema, il quale, se non considera illecita la prestazione del fallito soggetta a revocatoria, non apprezza, però, nella posizione del convenuto soccombente in revocatoria, ragioni meritevoli di particolare tutela. (massima ufficiale)


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