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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21604 - pubb. 08/05/2019.

L'esercizio del potere di autotutela da parte della amministrazione finanziaria è sindacabile da parte della autorità giurisdizionale


Commissione tributaria provinciale di Pesaro, 08 Aprile 2019. Est. Bellitti.

Pubblica amministrazione - Amministrazione finanziaria - Potere di autotutela - Da parte della autorità giurisdizionale - Ammissibilità
La insindacabilità giurisdizionale del potere di autotutela posto in essere dalla Pubblica Amministrazione confliggerebbe con il disposto dell'art.2 del dlgs n.546 /92


Oggetto di verifica giurisdizionale sono sia i presupposti per il legittimo esercizio della autotutela, lo strumento utilizzato e la scansione temporale attraverso la quale essa è stata esercitata.

Il potere di autotutela richiede uno specifico, “nuovo”, motivo di interesse pubblico tanto più quando si incide su diritti soggettivi perfetti.

Appare dubbio che atti ad efficacia istantanea (tra cui rientra l'annullamento) possano essere revocati.

La revoca non può, comunque, essere retroattiva su atti ad efficacia prolungata.

L' esercizio del potere di autotutela è regolato da un temine che deve essere ragionevole ed indicato dall' art.21 nonies c.1 della legge 241/90, come modificato sul punto dalle leggi n.164/2014 e n.124/2015, in 18 mesi dalla adozione di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

(in applicazione di questi principi la Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro ha ritenuto illegittima la revoca della autotutela con la quale la Pubblica Amministrazione aveva annullato le agevolazioni territoriali spettanti nel caso di vendita di piccola proprietà contadina  rilevando, incidentalmente, la infondatezza della pretesa erariale alla luce della stessa istanza di annullamento della iscrizione a ruolo  rivolta dal garante del contribuente alla Amministrazione finanziaria ex art.13 comma 6 statuto del contribuente). (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Arturo Pardi


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