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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21574 - pubb. 02/05/2019.

Piano del consumatore proposto da un condominio di edifici


Tribunale di Bergamo, 16 Gennaio 2019. Pres., est. Giovanna Golinelli.

Piano del consumatore - Legittimazione del condominio - Inammissibilità


E’ inammissibile il piano del consumatore proposto da un condominio di edifici in quanto soggetto privo dei requisiti di cui all’art. 6 perché non riconducibile ad una “persona fisica”. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

nel procedimento ex artt. 10 L.3/2012 e 739 c.p.c. di reclamo avverso il decreto di inammissibilità del “Piano del Consumatore”, emesso in data 1.11.2018 dalla dr.ssa Laura De Simone e comunicato il 6.11.2018, depositato, in data 16.11.2018, da:

Condominio M., di Bergamo, Via A. 2, in persona dell’Amministratore pro-tempore dr. Oscar B., rappresentato dall’Avv.*; - reclamante –

 

* * *

Il Condominio M., ha proposto reclamo avverso il decreto del G.D. della procedura di sovraindebitamento n. 1/18 denominata “Piano del Consumatore”, dr.ssa De Simone, con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal Condominio, per mancanza del requisito soggettivo di cui all’art. 6 l.3/2012.

In particolare, il reclamante ha evidenziato come una sorta di attenuata personalità giuridica del condominio si sia sempre più delineata in dottrina ed in giurisprudenza tant’è che, la stessa giurisprudenza richiamata dal G.D. nel provvedimento qui reclamato (cass civ. 18.9.2014, n. 19663), ha rilevato che a seguito della entrata in vigore della legge di riforma del condominio (l. 11.12.2012, n. 220 recante “modifiche alla disciplina del condominio negli edifici), è in atto un processo di riconoscimento di una “soggettività giuridica autonoma” del condominio.

Partendo da tali premesse, il Condominio reclamate ha dedotto che un siffatto soggetto, costituito da un insieme di “consumatori” che, secondo la definizione data dall’art 6 l. 3 /2012 sono “persone fisiche”, è per ciò stesso “persona fisica”.

Osserva il collegio che tale assunto è, però, privo di fondamento giuridico.

Una tale costruzione non è neppure correttamente desumibile dalla giurisprudenza interpretativa della definizione di “consumatore” ai sensi dell’art. 6 l. 3/2012, richiamata dal reclamante (cfr Cass. n. 1869/2016).

In tale pronuncia la Corte ha chiarito in quali termini possa esse definito consumatore anche un imprenditore od un professionista, ma non ha certo allargato la definizione di “consumatore” ad un ente collettivo quale il Condominio, partendo, anzi, dalla premessa che “la nozione di consumatore, quale posta nel nuovo art. 6 co. 2, lett. b), risulta pacificamente più specifica di quella di cui all’art 3, co. 1, lett. a) del Codice del Consumo (d.lgs. 6.9.2005, n. 206), dato che essa esige che i debiti della derivino da atti compiuti . Si tratta di una definizione che fa leva su elementi dinamici e in apparenza di tipo soggettivo complesso, poiché essa - pur dovendosi adattare al riferimento positivo alla persona fisica e, dunque, escludendo persone giuridiche ed enti, comunque strutturati (…)” (cfr punto 2 motivazione).

In definitiva, appare corretta e coerente con la disciplina dettata dalla legge 3/2012, la declaratoria di inammissibilità del ricorso depositato dal Condominio in quanto soggetto privo dei requisiti di cui all’art. 6 perché non riconducibile ad una “persona fisica”.

L’ulteriore doglianza del reclamante in merito al difetto di pronuncia sugli ulteriori requisiti di cui all’art. 7 l. 3/2012, è assorbita dalla questione, preliminare, relativa alla legittimazione attiva del soggetto ricorrente.

Il reclamo deve essere, quindi, rigettato.

Nulla sulle spese, in mancanza di contraddittorio tecnico.

 

P.Q.M.

- rigetta il reclamo;

- nulla sulle spese.

Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2019

Il Presidente

dr.ssa Giovanna Golinelli