Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21552 - pubb. 19/04/2019

La prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità è a carico del debitore e può essere data con qualsiasi mezzo idoneo

Cassazione civile, sez. I, 23 Novembre 2018, n. 30518. Pres., est. Rosa Maria Di Virgilio.


Fallimento – Requisiti dimensionali – Onere della prova a carico del debitore – Società di persone tenuta al deposito dei bilanci



Il debitore è onerato della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, e, non essendo la società di persone tenuta al deposito dei bilanci, lo stesso può assolvere a detto onere con documentazione sostanzialmente equivalente, idonea a fornire una chiara, trasparente, completa ed intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa, e quindi con la produzione del Modello unico relativo ai redditi o di altra documentazione che deve essere vagliata dal giudice del merito.

A tal fine, è irrilevante che, alla data della sentenza di fallimento, non sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, visto che, come detto, il debitore può fornire la prova del possesso congiunto dei requisiti di cui all’art. 1 legge fall. con la produzione della dichiarazione dei redditi relativa ad anni precedenti o di altra documentazione comunque idonea a provare i detti requisiti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Presidente -

Dott. MELONI Marina - Consigliere -

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

sul ricorso 6324/2014 proposto da:

(*) S.a.s. (*), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonchè D.L.M., in proprio quale socio accomandatario della predetta, elettivamente domiciliati in Roma, Via Benaco n. 5, presso lo studio dell'avvocato Morabito Chiara, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Pavanetto Matteo, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

AZ Costruzioni in Liquidazione S.r.l., Fallimento (*) S.a.s. e del socio accomandatario illimitatamente responsabile D.L.M., Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì;

- intimati -

avverso la sentenza n. 312/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 30/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2018 dal Cons. Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 30/1/2014, la Corte d'appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto dalla soc. (*) s.a.s. di (*) e da D.L.M. quale socio accomandatario, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile, resa il 23/9/2013.

Nello specifico, e per quanto ancora rileva, la Corte del merito ha ritenuto non violato il principio del contraddittorio, atteso che, non andata a buon fine la prima notifica del 28/3/2013 dell'istanza di fallimento a mezzo di ufficiale giudiziario alla società presso la sede ed al socio accomandatario nella residenza di (*), risultando la società ed il socio trasferiti "dall'inizio dell'anno", era stata autorizzata la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., eseguita il 24/5/2013 presso l'ultima residenza nota del D.L.; che alla data di detta notifica, la società risultava avere la sede legale presso detto indirizzo ed il D.L. risultava ivi residente, nè l'Ufficiale giudiziario avrebbe avuto modo, usando dell'ordinaria diligenza, di venire a conoscenza del fatto che il D.L. si era trasferito dal 24/7/2012 in (*), atteso che detto trasferimento era stato annullato dall'Ufficio Anagrafe di Forlì il 10/12/2012, prima del deposito dell'istanza di fallimento della AZ Costruzioni e la seconda domanda di iscrizione all'anagrafe nel nuovo indirizzo di via Merloni era stata presentata al Comune di Forlì dal D.L. "ricomparso da irreperibilità" solo il 24/6/2013, allorquando si era già perfezionata la notifica dell'istanza di fallimento ex art. 143 c.p.c.

La Corte del merito ha respinto il secondo motivo, rilevando che dal modello unico relativo alla dichiarazione dei redditi per gli anni 2010 e 2011 risultava il mancato superamento dei limiti di fallibilità, mentre nulla risultava per l'anno 2012, non avendo il D.L. presentato per detta annualità la dichiarazione dei redditi nè il curatore aveva trovato contabilità di riferimento, e tale carenza probatoria non poteva che gravare sui reclamanti onerati della prova sul punto, tanto più considerato che alla data di pubblicazione della sentenza di fallimento del 23/9/2013 era largamente scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2012.

Ricorrono avverso detta pronuncia la società (*) sas ed il D.L., sulla base di due motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

 

Motivi della decisione

1.Col primo mezzo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 1 e art. 7 e della L. Fall., art. 1; si dolgono della mancata considerazione da parte della Corte d'appello del fatto che alla data dell'istanza di fallimento depositata il 1/3/2013, e ancora a quella di deposito della sentenza di fallimento, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2012, ovvero il Modello Unico, la cui presentazione sarebbe stata possibile sino al 31/12/2013; tra l'altro, per il 2012 la società non disponeva di contabilità non avendo lavorato, come confermato dal curatore che ha riferito di "non avere rinvenuto la contabilità di riferimento".

I ricorrenti deducono infine di avere provveduto a detto incombente e producono in giudizio detta dichiarazione.

2. Col secondo, i ricorrenti si dolgono della violazione e/o falsa applicazione della L. Fall., art. 143, sostenendo che con un semplice accesso all'Ufficio Anagrafe del Comune di Forlì, il notificante avrebbe avuto contezza della pendente procedura di trasferimento del D.L. e della (*) nonostante il provvedimento di annullamento del trasferimento della residenza del 10/12/2012 e che comunque il D.L. era reperibile in (*); sostengono la natura meramente residuale della notificazione ex art. 143 c.p.c. e che l'Ufficiale giudiziario, prima di ricorrere a detta notificazione, avrebbe dovuto esperire indagini presso l'Anagrafe del Comune, nè poteva ritenersi sufficiente a tal fine la formula di stile della relata.

Il primo motivo è infondato.

Il primo motivo postula una ricostruzione non del tutto corretta della pronuncia impugnata.

Ed infatti, la Corte d'appello ha ritenuto che i reclamanti non avevano provato la sussistenza dei tre requisiti di non fallibilità, di cui alla L. Fall., art. 1, in quanto si erano limitati a depositare i Modelli Unico 2011 e 2012, relativi ai redditi degli anni 2010 e 2011, ma non avevano depositato il Modello Unico 2013, relativo ai redditi del 2012. Ora, i ricorrenti sostengono che alla data del 1/3/2013 di presentazione del ricorso per fallimento, non era ancora scaduto il termine per la presentazione del Modello Unico, che sarebbe andato a scadere il 30/9/2013, del D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, da qui l'errore, in tesi, della Corte del merito, che avrebbe ritenuto già scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La tesi dei ricorrenti è palesemente infondata, dato che gli stessi erano onerati della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità, e, non essendo la società di persone tenuta al deposito dei bilanci, avrebbero dovuto assolvere a detto onere con documentazione sostanzialmente equivalente, idonea a fornire una chiara, trasparente, completa ed intellegibile rappresentazione della situazione economica, finanziaria e contabile dell'impresa, e quindi con la produzione del Modello unico relativo ai redditi del 2013 o di altra documentazione che sarebbe stata vagliata dal Giudice del merito.

Ed era irrilevante che, alla data della sentenza di fallimento, non fosse scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, visto che, come sopra detto, rilevava la prova del possesso congiunto dei tre requisiti di non fallibilità, che i ricorrenti avrebbero potuto fornire con la produzione della dichiarazione dei redditi relativa anche all'anno 2012 o altra documentazione comunque idonea a provare i detti requisiti.

E' infine inammissibile la produzione che le parti intendono fare in questo grado di giudizio, nel quale sono ammissibili solo le produzioni specificamente e tassativamente indicate all'art. 372 c.p.c..

Anche il secondo mezzo è infondato.

Risulta agli atti che vi è stato il 28/3/2013 un primo tentativo di notifica del ricorso per fallimento e del decreto di fissazione d'udienza, non andato a buon fine atteso che, come risulta dalla relata di notifica, il D.L. non era più reperibile e ne erano sconosciuti residenza, dimora e domicilio; rinnovata la notifica, la stessa veniva eseguita il 24/5/2013 presso l'ultima residenza del D.L., ex art. 143 c.p.c. e si perfezionava al ventesimo giorno dal deposito dell'atto presso il Comune di ultima residenza.

A fronte di detta ricostruzione dei fatti, non incide in alcun modo la deduzione dei ricorrenti, di essersi trasferiti dall'inizio del 2013 in (*), dato che il provvedimento di trasferimento era stato annullato dall'ufficio Anagrafe il 10/12/2012 e la seconda domanda del D.L. "ricomparso da irreperibilità" (la qual cosa comprova la correttezza della notificazione ex art. 143 c.p.c.) è stata presentata il 24/6/2013, allorquando si era perfezionata la notificazione ex art. 143 c.p.c..

Conclusivamente, va respinto il ricorso; non v'è luogo alla pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

 

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2018.