ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21531 - pubb. 13/04/2019.

Il socio può agire contro gli amministratori, ma il risarcimento spetta solo alla società


Tribunale di Catanzaro, 04 Dicembre 2018. Est. Francesca Rinaldi.

Società – Azione di responsabilità contro gli amministratori – Legittimazione attiva – Spettanza alla società – Affermazione – Spettanza al socio – In qualità di sostituto processuale della società – Diritto al risarcimento del danno – Spetta solo alla società – Prescrizione dell’azione – Dies a quo – Cessazione del’amministratore dalla carica o manifestarsi del danno – Diligenza qualificata dell’amministratore – Affermazione


Il socio può agire come sostituto processuale in nome proprio ma nell’interesse della società, la quale è e rimane titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della mala gestio del proprio amministratore ed è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento.
L’azione sociale di responsabilità conto gli amministratori si prescrive nei cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero dal successivo momento in cui il danno si sia non solo prodotto, ma esteriorizzato.
Per gli amministratori di una società a responsabilità limitata, al pari di quelli delle società per azioni è richiesta non la generica diligenza del mandatario, ma quella desumibile in relazione alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze, cioè quella prevista per il professionista. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Il testo integrale