ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21524 - pubb. 12/04/2019.

Concordato preventivo: il tribunale non può controllare direttamente la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili


Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 2019, n. 5653. Est. Mercolino.

Domanda di concordato preventivo - Regolarità e attendibilità delle scritture contabili - Controllo del tribunale - Esclusione - Attestazione del professionista - Verifica completezza dati aziendali e criteri di giudizio - Ammissibilità


In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il tribunale non può controllare direttamente la regolarità ed attendibilità delle scritture contabili del proponente, ma soltanto svolgere un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, l.fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori. (massima ufficiale)

Il testo integrale