Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21517 - pubb. 10/04/2019

Responsabilità precontrattuale per ingiustificata rottura delle trattative e onere della prova

Tribunale Vicenza, 03 Aprile 2019. Est. Conti.


Trattative e responsabilità precontrattuale – Natura e oneri probatori delle parti



La responsabilità precontrattuale non scaturisce dalla mera inosservanza del dovere in capo a “chiunque” del nemine laedere (art. 2043 c.c.) ma dalla violazione di specifici obblighi che la legge (e in specie l’art. 1337 c.c.) pone in capo alle “parti” che stanno svolgendo delle trattative.

Lo svolgimento di (significative) trattative integra appunto, ai sensi dell’art. 1173 c.c., un fatto idoneo a produrre obbligazioni reciproche di buona fede, protezione, informazione (art. 1175 e 1375 c.c.).

Ne deriva che il danneggiato, il quale lamenti un’ingiustificata rottura delle trattative, può limitarsi a provare la fonte da cui scaturisce il proprio diritto e allegare l’inadempimento della controparte, spettando al danneggiante la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento o dall’impossibilità dell’adempimento per fatto a sé non imputabile. (Mauro Meneghini) (Antonio Restiglian) (riproduzione riservata)


Segnalazione degli avv.ti Mauro Meneghini e Antonio Restiglian


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